Accesso al Credito

Creato il 16 luglio 2014 da Mir Gorizia @Ettore_Ribaudo

Al Signor Sindaco Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: collaborazione e sostegno verso la proposta di legge relativa alla
TUTELA DEL CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE

Chiediamo che venga messa all’ordine del giorno la seguente mozione:


Premesso che:

Ormai da più parti e a gran voce, anche attraverso le rappresentanze di categoria locali si sta denunciando una criticità diffusa legata al sistema creditizio.

L’intero paese, ma anche in l’economia e le famiglie del territorio vivono un particolare momento di restrizione generalizzata. A livello nazionale, in quattro anni, sono state cessate oltre un milione e seicentomila imprese, il ritmo dei fallimenti ha superato le 50 unità giornaliere. L’ISTAT ha registrato 25 mesi consecutivi di calo della produzione. Le compravendite immobiliari, negli ultimi cinque anni, sono crollate del 45%, i consumi delle famiglie sono regrediti di oltre 10 anni. Negli ultimi cinque anni, i risparmi netti annui sono scesi da 4000 a 1300 euro ecco perché serve una Legge per accesso al Credito.

Considerato che:

Il sistema bancario, proprio nel momento in cui l’Italia vede un particolare momento di recessione, risulta essere molto meno disponibile nel concedere aperture di credito verso imprese e famiglie, che in questo particolare momento di crisi economica necessitano di sostegno e accesso al credito per sostenere e far fronte ai propri impegni.

La restrizione creditizia riduce gli investimenti, aumenta la recessione, diminuisce i fatturati e gli utili, generando di fatto un irreversibile circolo vizioso.

Nonostante ciò:

Le banche italiane hanno comunque ricevuto liquidità tra il 2011 e il 2012 dalla Banca Centrale Europea attraverso erogazioni per oltre 250 miliardi di euro a tassi convenzionati e convenienti.

Il sistema bancario ha utilizzato gran parte di tali risorse, sotto forma di investimento cautelativo, verso titoli di debito essendo sicuramente più redditizi e meno rischiosi. L’impiego bancario nei confronti delle società produttive sta evidenziando una riduzione pari al -15% rispetto al 2012 e quasi un -40% rispetto al 2008

Rilevato che:

In Italia il costo del denaro e il ristretto accesso al credito penalizzano la crescita e la competitività delle imprese.

E’ in corso una petizione popolare relativa alla definizione delle norme (vedi allegato) A TUTELA DEL CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE che porrebbe le condizioni per equiparare la gestione del credito con tassi in linea con quelli in essere negli altri paesi europei.

Si impegna
Il Sindaco e la Giunta al sostegno e a collaborare in merito ai tale proposta di legge (vedi allegato)

Luogo e data______

Allegato: Legge.

NORME A TUTELA DEL CREDITO A FAVORE DI FAMIGLIE E IMPRESE

Art. 1 Trasmissione all’economia reale delle provvidenze della Banca Centrale Europea (BCE):

La Banca che, avendo avuto accesso o avendo ottenuto, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente tramite Banca d’Italia o altri soggetti pubblici o privati, provvidenze finanziarie, agevolazioni creditizie, linee di credito, rifinanziamenti o comunque denaro o crediti dalla BCE, non provvede, entro la fine del trimestre solare successivo all’ottenimento di dette provvidenze, somme o crediti, ad aumentare per un importo pari o superiore al 50 per cento delle risorse ricevute l’ammontare complessivo degli affidamenti in essere a favore di famiglie e imprese non finanziarie residenti, come rilevati alla fine del trimestre solare precedente all’ottenimento di ciascuna delle indicate somme, crediti o provvidenze, è tenuta al pagamento di un indennizzo compensativo nella misura e secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Art. 2 Tasso applicabile:

Sui maggiori crediti definiti dall’art. 1, il tasso fissato (TAEG) non può superare di tre volte il tasso applicato dalla BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento in vigore all’inizio del trimestre solare in cui la banca ha ricevuto le somme, i crediti o provvidenze da parte della BCE

Art. 3 Indennizzi compensativi

  1. E’ costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo denominato Salva Casa
  2. La Banca che, per qualsiasi ragione, non provvede all’aumento dei crediti verso famiglie e imprese non finanziarie residenti secondo quanto previsto dall’art. 1, versa con cadenza trimestrale al fondo Salva Casa un importo pari alla differenza tra il tasso corrisposto alla BCE e il tasso convenzionale del 4 per cento, calcolato sulla differenza tra aumento dovuto degli affidamenti e aumento effettivo nel periodo trimestrale di riferimento.
  3. Nelle società amministrate secondo il sistema tradizionale o monistico l’obbligo di ottemperare alla disposizione di cui al comma 2 è posto a carico della banca ed in solido del Direttore Generale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell’Amministratore Delegato.
  4. Nelle società amministrate secondo il sistema dualistico l’obbligo di ottemperare alla disposizione di cui al comma 2 è posto a carico della banca ed in solido del Direttore Generale, del Presidente del Consiglio di Gestione e dell’Amministratore Delegato.

Art. 4 Disposizioni sanzionatorie e cautelaci.

  1. La violazione o inesatta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 è punita una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% di quanto ricevuto dalla BCE. Rispondono della sanzione i soggetti indicati all’articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 5 Destinazione delle somme versate al fondo SALVA CASA:

  1. Tutti gli importi ricevuti dal fondo Salva Casa sono utilizzati per il pagamento in surroga delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa scadute e non pagate, relative ad immobili per cui è pendente procedura di espropriazione forzata immobiliare.
  2. Il pagamento in surroga avviene seguendo l’ordine delle richieste cronologicamente pervenute e corredate unicamente da dichiarazione della banca attestante numero e importo delle rate in mora, dell’atto di pignoramento immobiliare e dal certificato di residenza del richiedente.
  3. Il pagamento in surroga a favore degli aventi diritto avviene entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 dicembre di ciascun anno e produce la estinzione ex lege dell’esecuzione forzata immobiliare, salvo che nella procedura espropriativa sia in precedenza intervenuto altro creditore munito di titolo esecutivo.
  4. Il fondo Salva Casa si surroga di diritto nell’ipoteca in secondo grado rispetto alla banca mutuataria e concorda con il debitore adeguato piano di rientro che si articola in un periodo non superiore ai trenta anni.

Art. 6 Ambito di applicazione:

Le disposizioni della presente Legge si applicano a tutte le banche, in qualunque forma costituite, aventi sede legale in Italia.

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