La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre servizi urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità, ma comunque nel rispetto del principio comunitario chi inquina paga e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e i servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loto tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive.