Adozioni da parte dei single

Da Pattyadozionebambini

Facciamo un po’ di chiarezza sulla possibilità di adottare un bambino da parte dei single, con riferimento naturalmente all’ambito legislativo valido per i cittadini italiani.

Una persona italiana sola (un “single” nel linguaggio comune) può chiedere l’adozione, sia nazionale che internazionale, ma solo in casi determinati.

L’adozione da parte del single è ammessa in quei casi particolari previsti dall’art. 44 della legge nr. 184/83, e cioè:

1. Da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. Dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
3. Quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge nr. 104/92, e sia orfano di padre e di madre;
4. Quando sia constatata l’impossibilità di un affidamento preadottivo.

E’ possibile anche nei casi previsti dall’art. 25, commi 4 e 5, della stessa legge nr. 184/83, ossia:

1. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte;
2. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

Al di fuori di queste ipotesi, l’adozione è consentita solo alla coppia di coniugi (sposati da almeno tre anni, considerando anche il periodo di convivenza prematrimoniale).

Gli stessi princìpi generali si applicano in materia di adozione internazionale, essendo questa ammissibile negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale (ordinanza nr. 347/2005 della Corte Costituzionale).

Per concludere, possiamo riassumere dicendo che un single può procedere ad un’ adozione, sia nazionale che internazionale, solo ed esclusivamente nei casi sopra specificati, così come stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 6078 del 18.03.2006.