Affidamento incarichi esterni della PA, va concluso con un appalto pubblico

Creato il 19 luglio 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’affidamento di incarichi esterni della PA non si può concludere tramite accordo con un’altra PA ma tramite appalto pubblico. Più precisamente: se la pubblica amministrazione ha un incarico che prevede un corrispettivo e che riguarda attività che possono essere svolte da operatori privati, questo incarico non può essere affidato in base a un accordo di collaborazione a un’altra PA ma va concluso con un appalto pubblico. La sentenza 3849 del 15 luglio 2013 del Consiglio di Stato mette i puntini sulle “i” in merito ad alcuni principi in tema di legittimità nel campo degli accordi fra Amministrazioni.

Lo dice il Tar, sia la Corte di Giustizia, sia il Consiglio di Stato: la legge 241/1990 può essere utilizzata soltanto quando c’è un interesse realmente in comune fra due amministrazioni e non sia previsto un corrispettivo.

Della notizia ha riferito l’OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica. La stessa OICE, particolarmente soddisfatta della sentenza, monitorerà che essa venga rispettata in tutto il Paese.

In questo modo c’è la possibilità di interrompere la pratica degli affidamenti diretti e in house che molte volte prevedono prezzi fuori dal mercato e senza nessuna garanzia di qualità.

Ecco cosa hanno detto i giudici: “la presenza di un corrispettivo e il fatto che le attività oggetto dell’accordo siano reperibili presso operatori privati, oltre all’elemento della mancanza di un interesse comune fra le due amministrazioni, fanno sì che si debba procedere con appalto pubblico e che non si possa utilizzare lo strumento degli accordi di collaborazione previsti dall’articolo 15 della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Secondo Luigi Iperti, vice presidente vicario dell’OICIE, si è affermato un principio importantissimo, vale a dire che “la logica della concorrenza e del mercato debba sempre prevalere nell’interesse pubblico al contenimento della spesa pubblica e alla migliore qualità, frutto necessariamente di un confronto concorrenziale”.


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