La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione del mantenimento dei figli minori nell'ipotesi di affidamento condiviso ad entrambi i genitori - a seguito di procedimento per separazione o divorzio -.
Nel caso di specie, in primo grado il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli agli ex coniugi Tizia e Caio, stabilendo il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori, oltre ad un assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 1.500,00 a carico di Caio.
Tizia ricorre in appello e il Giudice di secondo grado revoca il mantenimento diretto dei figli minori e stabilisce in € 5.000,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di Caio.
Caio propone ricorso presso la Corte di Cassazione, deducendo la violazione - da parte del Giudice di secondo grado - del disposto di cui all'art. 155 cod. civ. relativamente alla revoca del contributo diretto per i figli e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
La Suprema Corte precisa che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l'art. 155 cod. civ. non prevede quale regola il contributo diretto al mantenimento dei figli.
In realtà, il comma 2^ della norma sopra citata prevede in via prioritaria " la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori ", disponendo che il giudice fissi " altresì il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento... ".
Il Giudice, pertanto, ha un'ampia discrezionalità nel determinare le condizioni del mantenimento, attenendosi tuttavia al criterio dell'esclusivo "riferimento all'interesse morale e materiale dei figli " (in proposito si veda, in particolare, Cass. n. 18187 del 2006).
Nel caso di specie, a parere dei Giudici di legittimità la Corte d'Appello ha fornito una congrua motivazione dell'esclusione del mantenimento diretto dei figli " facendo riferimento all'accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idoena a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una condotta pienamente collaborativa....", oltre a tenere conto - nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori - dell'evidente sproporzione tra il reddito annuale di Tizio (mediamente € 200.000,00) e quello di Caia (reddito netto annuale di € 27.000,00).
A tale ultimo proposito, la Cassazione cita giurisprudenza consolidata, secondo cui " deve essere assicurato ai figli il tenore di vita di cui essi godevano durante la convivenza matrimoniale, ma rilevano gli incrementi di reddito di ciascuno dei genitori, se riferiti, come nella specie, all'attività che essi svolgevano durante la convivenza, rappresentandone il possibile sviluppo " (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 11538 del 2009; Cass. civ. 11772 del 2010). Ancora, " le attuali condizioni economiche delle parti possono costituire, in mancanza di ulteriori prove, elemento indicativo del pregresso tenore di vita della famiglia " (vedi, ex multis, Cass. civ. 16606 del 2010).
Nel caso di specie, costituiscono "sviluppi prevedibili" dell'attività professionale di Tizio (notaio) il trasferimento dell'attività da una città piccola ad una più grande, l'esperienza acquisita e l'aumento dei clienti.
Questo giustifica, secondo i Giudici di legittimità, il fatto che il Giudice di secondo grado abbia aumentato ad € 5.000,00 l'importo dell'assegno di mantenimento a carico di Tizio.
Alla luce delle motivazioni sopra descritte, la Corte di Cassazione - con la sentenza n. 785 depositata il 20 gennaio 2012 - ha rigettato il ricorso di Tizio, confermando la sentenza della Corte d'Appello e condannandolo al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 25 gennaio 2012 Avv. Daniela Conte
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