Premesso che le soluzioni allo studio, attualmente soggette ad approfondite valutazioni da parte degli uffici dell’Autorità, conducono tutte, a regime, ad un incremento di introiti per lo Stato, si ricorda che la cornice normativa entro la quale la decisione dell’Agcom deve iscriversi è definita dal decreto-legge n. 16 del 2012 (c.d. “Semplifica Italia”), convertito dalla legge n. 44/2012, e dal Codice delle comunicazioni elettroniche, in coerenza con le direttive europee.
L’Autorità ha pertanto l’obbligo di adeguarsi a un nuovo regime normativo, caratterizzato dal venir meno delle concessioni analogiche, nel quale i contributi sono posti a carico dei soli operatori di rete. In questo quadro, il compito dell’Agcom è quello di individuare, in applicazione del dettato legislativo e previa consultazione pubblica delle parti interessate, i criteri sulla base dei quali spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico determinare in concreto la misura del contributo per l’uso delle frequenze gravante sui soggetti assegnatari.
Come di consueto, l’Autorità è pronta a recepire le indicazioni e i suggerimenti utili per il miglior esercizio delle sue competenze, ma respinge i giudizi espressi prima di conoscere i contenuti delle sue decisioni – peraltro sottoposte a consultazione pubblica – e le critiche preconcette, che rischiano tra l’altro di incidere su mercati nei quali operano società quotate in borsa.