- gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro;
- tra i “collaboratori” possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
- ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo “per teste” o in base alla remunerazione.
Risoluzione n. 87E del 14.10.2014
Teramo, 15 Ottobre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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