L’Agenzia delle Entrate, al fine di agevolare la tax compliance, pone a disposizione del contribuente specifici strumenti di supporto. In particolare, sono a disposizione del contribuente distinti canali, ciascuno dei quali rispondente a finalità diverse: a) l’attività di informazione b) l’attività di assistenza; c) la consulenza giuridica; d) l’interpello. Con atto del 22 marzo 2010, prot. n. 47705, l’attività di informazione, attraverso la divulgazione di informazioni di carattere fiscale tramite la comunicazione multimediale e Internet, è stata attribuita al Settore Comunicazione, istituito con atto dell’11 marzo 2010, prot. n. 41128, alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’attività di assistenza al contribuente e più in generale le attività legate al rapporto con i contribuenti ed ai consequenziali adempimenti sono demandate alla Direzione Centrale Servizi ai contribuenti. Per effetto dell’atto del 6 novembre 2009, prot. n. 164168, in conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera 5 novembre 2009, n. 41, con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha istituito la Direzione Centrale Normativa, a decorrere dal 9 novembre 2009, le competenze in tema di trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica, prima attribuite alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono attualmente attribuite alla Direzione Centrale Normativa. Risulta così accentrata in quest’ultima Direzione la peculiare funzione di interpretazione delle norme che disciplinano i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate. Facendo seguito alla circolare del 14 giugno 2010, n. 32, con la quale sono state impartite le istruzioni per la trattazione delle istanze di interpello, con la Circolare n. 42E del 05.08.2011, delimitato l’ambito delle attività di informazione e quello di assistenza ai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate intende completare l’esame dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, fornendo opportune istruzioni in ordine al servizio di consulenza giuridica, alla modalità di invio della documentazione da allegare alle istanze, alla gestione telematica dell’attività di interpretazione ed alla rendicontazione dell’attività interpretativa. Ciò al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché la semplificazione e la trasparenza delle procedure.
Circolare n. 42E del 05.08.2011
Teramo, 10 Agosto 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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