− 21 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture;
− 21 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi;
− 6 studi relativi ad attività professionali;
− 21 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio.
La revisione di tali studi è stata effettuata sulla base del programma approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2013. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 sono state inoltre approvate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, del d.P.R. n. 195 del 1999, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, le integrazioni agli studi di settore, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli previsti dall’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le novità riguardano:
a) gli indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati;
b) l’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali;
c) l’indicatore “Margine per addetto non dipendente”, che non fornisce esiti di coerenza
per gli studi di settore evoluti per il 2013;
d) l’integrazione, a partire dal periodo d’imposta 2013, delle analisi territoriali a livello comunale utilizzate nell’ambito degli studi di settore, a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni di: Montoro (provincia di Avellino) mediante fusione dei comuni di “Montoro Inferiore” e “Montoro Superiore”, Quero Vas (provincia di Belluno) mediante fusione dei comuni di “Quero” e “Vas”. Si osserva che i citati 69 studi, approvati con i decreti del 23 dicembre 2013, non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, di ammontare superiore a €uro .164.569. Al riguardo si rammenta che, per verificare il limite oltre il quale non si applicano gli studi di settore, i ricavi provenienti dall’attività di vendita di beni soggetti ad aggio o a ricavi fissi, vanno considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Si evidenzia, inoltre, che le Note tecniche e metodologiche, allegate ai citati decreti ministeriali di dicembre 2013, illustrano con un elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito ogni singolo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica. In particolare, si evidenzia che risultano in tale sede esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, in specie:
− l’analisi discriminante;
− l’analisi di coerenza;
− l’analisi della normalità economica;
− l’analisi della congruità e la determinazione dell’intervallo di confidenza.
Con riferimento, invece, a tutti i 205 studi di settore applicabili all’annualità 2013 è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica. Al riguardo, in occasione della riunione del 3 aprile 2014, la Commissione degli esperti degli studi di settore, costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2013 sulla base degli effetti della congiuntura economica. In tale sede, la Commissione, dopo aver preso atto della capacità dei correttivi crisi applicati al periodo di imposta 2012 di cogliere adeguatamente la particolare congiuntura economica negativa relativa a tale annualità, ha fornito all’unanimità parere positivo all’introduzione di correttivi tesi al conseguimento degli stessi fini anche per il periodo d’imposta 2013: si tratta di correttivi analoghi, per costruzione e funzionamento, a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2012. Tenuto conto del predetto parere della Commissione, è stata approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2013 che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 69 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 136 studi già in vigore. A seguito delle attività sopra descritte, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2014, pubblicato il medesimo giorno sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, sono stati approvati i modelli con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2013. Si evidenzia, infine, che, per il periodo d’imposta 2014, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998, sono stati individuati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2014.
Circolare n. 20E del 04.07.2014
Teramo, 08 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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