Magazine Società

Agenzia delle Entrate:IVA – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci – Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972 – Ulteriori chiarimenti

Creato il 17 febbraio 2011 da Zero39

Agenzia delle Entrate:IVA – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci – Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972 – Ulteriori chiarimentiSegnalazione e Nota dell’Avv. Annamaria Tanzi, Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione Zero39 all professional service in one network

L’art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. In sostanza, per fruire del regime di esenzione devono essere verificati i seguenti requisiti:

1) le strutture consortili devono essere partecipate da soggetti che – nel triennio solare precedente – abbiano avuto un pro-rata non superiore al 10 per cento;

2) i corrispettivi pagati a fronte delle prestazioni di servizi rese dal consorzio non devono essere superiori ai costi imputabili alle prestazioni suddette.

La disciplina in commento è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) – in correlazione con l’abrogazione del precedente regime di esenzione previsto per le operazioni infragruppo dall’art. 6, commi da 1 a 3-bis, della legge 13 maggio 1999, n. 133 – al fine di stabilire un regime di esenzione coerente con le previsioni dell’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva n. 2006/112/CE, finalizzate a rendere neutrale, agli effetti dell’IVA, il ricorso all’outsourcing da parte di soggetti che svolgono attività esenti.

Fermo restando il requisito sub 2), sul quale non sono necessari ulteriori chiarimenti, con riferimento al requisito sub 1), con circolare 8 maggio 2009, n. 23/E, è stato:

- da un lato, chiarito che possono partecipare al consorzio anche soggetti con pro-rata superiore al 10 per cento;

- dall’altro, precisato che il consorzio può rendere prestazioni di servizi sia ad eventuali consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento sia a soggetti terzi, fermo restando che tali prestazioni sono imponibili.

Qualora l’attività verso i consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi sia superiore al 50 per cento del volume d’affari del consorzio, devono essere assoggettate ad IVA tutte le prestazioni di servizi rese dal medesimo consorzio. Con riferimento a quanto sopra sono sorti dubbi circa l’esatta portata delle norme con riferimento alla correlazione tra la possibilità di svolgere prestazioni anche nei confronti di consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento nonché nei confronti dei terzi e la composizione della compagine consortile. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti al riguardo.

Circolare n. 5E 17.02.2011pdf

Teramo, 17 Febbraio 2011   Avv. Annamaria Tanzi

RIPRODUZIONE VIETATA

Add to Del.cio.us
RSS Feed
Add to Technorati Favorites
Stumble It!
Digg It!

  

www.sajithmr.me


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :