L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 36/E del 28 luglio 2011, con la quale informa che, considerate le difficoltà manifestate da parte dei sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare, senza applicazioni di sanzioni, alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale è differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.
Circolare n. 36E del 28.07.2011
Teramo, 29 Luglio 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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