Le cause di forza maggiore devono essere oggettive e reali, imprevedibili al momento dell’accadimento e nel periodo antecedente al fatto, ed inevitabili. Il mancato trasfrimento della residenza nei tempi prestabiliti è solo una delle cause di decadenza delle agevolazioni prima casa.
Finora sono stati riconsociuti dal giudice tributario le seguenti cause di forza maggiore:
- terremoto
- fallimento dell’impresa costruttrice della prima casa
- impossibilità di disporre dell’abitaiaone per cause non imputabili alla rpopria volontà o se si prova che si è fatto tutto il possibile per disporre della casa
- mancata riconsegna da parte dell’inquilino locatario
- esproprio della casa
- revoca del trasferimento della sede di lavoro (agganciato ad un dei presupposti secondari per fruire dell’agevolazione e basato sul comune di svolgimento della propria attività)
Importante è provare che si è agito (in maniera fattuale) per entrare nella disponibilità della casa.
Ultimamente è uscita una sentenza in merito alla mancata comunicazione all’anagrafe del cambio di residenza di due ragazzi ex fidanzati. Se siete fidanzati e non sposati attenzione al cambio della residenza, infatti non si può provare il mancato trasferimento della residenza a seguito di rottura del fidanzamento come causa di impedimento e quindi esimente del mancato adempimento dall’obbligo (cfr sentenza n. 13/9/10 della Ctr di Trieste affermando che “i problemi relazionali con il comproprietario non possono certo qualificarsi come causa di forza maggiore, cioè come un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile verificatosi successivamente all’acquisto, che abbia reso impossibile l’avveramento, nel termine di legge, della condizione di cui alla lettera a) della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/86 e cioè il trasferimento nel Comune ove era ubicato l’immobile”.
Ricordiamo gli adempimenti richiesti per godere dell’agevolazione prima casa come il cambio di residenza sono anche contenuti nella Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, punto 1, lettera a), della nota II-bis all’articolo 1.
Potrebbe sembra un elemento non rilevante ai non addetti ai lavori ma si deve pur ricordare che la formale iscrizione all’anagrafe del Comune ove è ubicato l’immobile prevale rispetto all’elemento oggettivo della permanenza e dell’utilizzo, sulla scorta della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, (Cassazione, sentenza n. 9949/2008).
Un altro elemento da prendere in considerazione è che la norma è di natura agevolativa speciale e come tale la sua interpretazione è ancora più stringente rispetto a quelle ordinarie.
Mancato termine dei lavori di ristrutturazione sulla prima casa
La mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione non è causa di forza maggiore in quanto non limita il potere da parte del contribuente di trasferire la propria residenza, anche se temporaneamente, nel comune dove è ubicato l’immobile acquisito godendo dei benefici della prima casa che preveodno un termine di 18 mesi. Se i lavori non sono stati terminati, vi consiglio quidni di risiedere nel comune, magari da amici, o in affitto e di fa rprovare il trasferimento della residneza con i vigili urbani deputati al controllo, pena la decadenza del beneficio e l’applicazione dell’imposta ordinaria del 7% più sanzioni del 30% ed interessi giornalieri. Questo è quanto deciso nella sentenza 13800 del 9 giugno 2010.
Vi invitiamo a leggere gli articoli linkati nel testo che sono un vero vademecum fiscale per l’acquisto con agevolazioni prima casa e per conoscere come applicare le imposte di registro sull’acquisto della prima casa.
Aggiornamento Novembre 2011:
Per evitare le sanzioniè possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per rinunicare alle agevolazioni in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto.
Vi segnalo inoltre l’articolo dedicate alle altre cause di decadenza delle agevolazioni prima casa.
Rinuncia alle agevolazioni per evitare le sanzioni