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Aiuti agli investimenti per microimprese e pmi pugliesi: successo del POR – Titolo II

Creato il 06 aprile 2011 da Scienziatodelcibo @scienziatodelci
Aiuti agli investimenti per microimprese e pmi pugliesi: successo del POR – Titolo II

Aiuti agli investimenti per microimprese e pmi pugliesi: successo del POR – Titolo II1.760 pratiche avviate, investimenti per 326.217.512, questi i numeri del bando “Titolo II – regimi di aiuti in esenzione per micro e pmi” che dal 24/04/2009 ad oggi ha finanziato progetti di investimento per imprese artigiane, piccola industria e imprese commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture al dettaglio ed all’ingrosso): creazione di una nuova unità produttiva; ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente; diversificazione della produzione di una unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; cambiamento fondamentale del processo di produzione.

Quali i vantaggi per le aziende ammesse?

L’investimento (sia in immobili che in attrezzature) è coperto da mutuo chirografario e gli interessi li paga la Regione Puglia (contributo in conto interessi pari all’Euribor a sei mesi maggiorato dell’1%); Per gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, il 20% è in conto impianti, cioè con fondo perduto fino al limite massimo di 200 mila.

  • il limite temporale rispetto al quale è calcolabile l’agevolazione in c/interessi è di 7 anni per le opere murarie, mentre di 4 anni per impianti e macchinari;
  • l’aiuto concesso è cumulabile con gli aiuti de minimis in forma di aiuti in garanzia.
    Aiuti agli investimenti per microimprese e pmi pugliesi: successo del POR – Titolo II

Limiti di investimento e contributo:

Gli INVESTIMENTI totali devono avere un importo minimo di 30.000, mentre le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:

- 600.000, in caso di microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

- 1.000.000, in caso di piccole imprese (ha meno di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro).

Beneficiari

Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese e da imprese di piccola dimensione, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;

b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;

- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003).

- servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;

- attività di commercio elettronico – mediante l’ utilizzo di un portale o sito web (ecommerce).

c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C”, il settore delle costruzioni di cui alla sezione “F” ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione “J” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”.

Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

  • a. pesca e acquacoltura;
  • b. costruzione navale;
  • c. industria carboniera;
  • d. siderurgia;
  • e. fibre sintetiche.

Ed alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/871.

Non sono ammissibili inoltre le seguenti classi:

  • 10.1 “Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne”;
  • 10.2 “Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi”;
  • 10.3 “Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”;
  • 10.4 “Produzione di oli e grassi vegetali e animali”;
  • 10.51 “Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte”;
  • 10.6 “Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei”;
  • 10.90 “Produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali”;
  • 10.81 “Produzione di zucchero”;
  • 10.83 “Lavorazione del tè e del caffè;
  • 10.89 “Produzione di altri prodotti alimentari nca”;
  • 11.01 “Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici”
  • 11.02 “Produzione di vini da uve”;
  • 11.03 “Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta”;
  • 11.04 “Produzione di altre bevande fermentate non distillate”;
  • 11.06 “Produzione di malto”;
  • 12.0 “Industria del tabacco”.
  • Inoltre, l’esclusione si applica ai seguenti gruppi:
  • 46.2 “Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi” (tutto il gruppo)
  • 46.3 “Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco” (tutto il gruppo)

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