Contratti di compravendita e di locazione di immobili nulli senza l’allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica): sì, no, forse. Con buona pace della semplificazione, la questione sulla validità o meno dei contratti non accompagnati dall’Attestato di Prestazione Energetica ha assunto negli ultimi giorni dello scorso anno i contorni di una soap opera, che ha gettato nello sconforto migliaia di tecnici alle prese con una legislazione in merito chiara quanto un sudoku diabolico.
La scorsa settimana, finalmente, il Governo ha risposto a un’interrogazione sul regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione.
In sintesi, l’Esecutivo ha ribadito che la mancata allegazione dell’APE ai contratti di compravendita e affitto non produce nullità del contratto stesso, ma “solo” una sanzione pecuniaria che può raggiungere cifre anche molto importanti (leggi in proposito Destinazione Italia: senza APE si rischiano sanzioni fino a 18mila euro).
Come ha sottolineato l’ing. Enrico Ninarello, negli ultimi dieci giorni del 2013, tra Decreto Destinazione Italia e Legge di Stabilità 2014, si è assistito a un balletto di abrogazioni e contro-abrogazioni davvero imbarazzante.
È stato il Ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricostruire il pasticciaccio sulla disciplina dell’APE e dell’allegazione ai contratti.
1. L’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013 (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica.
2. Il decreto legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato – anche se con decorrenza differita – la nullità.
E proprio su quest’ultimo punto, Cancellieri ha chiarito che la “Legge di Stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto legge Destinazione Italia” (sic).
Scarica il testo integrale dell’interrogazione parlamentare (seduta del 15 gennaio 2014)
In definitiva, questa la conclusione del Ministro della giustizia, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si è convenuto che la nullità dei contratti di compravendita e di locazione a cui non sia stato allegato l’APE è da ritenersi una misura eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria una misura adeguata … fine (?).
Di Mauro Ferrarini
Fonte ANCE