Fissati gli standard minimi uniformi in tutta Italia: il tirocinio è vietato "per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo", ma anche la sostituzione da parte dei tirocinanti di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività. Inoltre, no all'uso degli stage per sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie. Le linee guida dovranno essere recepite entro sei mesi dalle regioni e dalle province autonome.
Le novità - si legge sul sito del dicastero - riguardano: i tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro; i tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro; i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
L'accordo impegna le parti a definire le politiche di avviamento al lavoro predisponendo, nell'ambito del settore privato, anche misure d'incentivazione per trasformare il tirocinio in contratto di lavoro.
di rassegna.it