La rimozione dell’amianto è un’attività che riveste una grande importanza nell’odierno periodo storico: non a caso gli incentivi per l’edilizia vedono nell’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica e nel Bonus Ristrutturazioni 50% (confermati anche per il 2016) gli strumenti più interessanti ed efficaci anche per la rimozione di tale materiale dagli edifici (presente in pannelli, pavimenti, rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni stufe, intonaco).
In questo senso bisogna ricordare che la presenza di materiali che contengono amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti: l’allegato sulla valutazione del rischio al decreto ministeriale 6 settembre 1994 afferma infatti che “se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto”.
Ma come ci si comporta a livello operativo per effettuare una corretta attività di bonifica dell’amianto?
In via introduttiva è necessario premettere che non sempre è possibile rimuovere il materiale (ciò accade per molteplici ragioni , vedi impedimenti strutturali dell’edificio). Un comportamento standard, in ogni caso, è il seguente: una volta accertata la presenza dell’amianto è necessario stilare almeno un programma di controllo e manutenzione, per prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, e nel caso intervenire per rimuovere o mettere in sicurezza. La pericolosità più ingente dell’amianto si ravvisa infatti nella sua configurazione in matrice friabile (con fibre libere o debolmente legate), mentre l’amianto in matrice compatta, ovvero il cemento-amianto (fibrocemento o eternit) possiede un grado inferiore di pericolosità: sono infatti le minuscole fibre volatili di amianto che possono causare gravi patologie all’apparato respiratorio.
Per una visione generale del tema leggi l’articolo Amianto, lo stato delle cose: le priorità elencate da Legambiente.
In primo luogo, il proprietario dell’immobile (l’amministratore di condominio per le parti comuni) è sempre tenuto a designare una figura responsabile del rischio amianto, con compiti di controllo e coordinamento dell’attività manutentiva, da cui passa la valutazione dell’eventuale bonifica. Il proprietario deve anche tenere i documenti relativi all’ubicazione dell’amianto, predisporre la segnaletica e le misure di sicurezza, fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sui rischi potenziali e i comportamenti da adottare.
Il responsabile è tenuto ad individuare la ditta qualificata e abilitata ad eseguire i lavori: ovverosia un’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, in categoria 10, con coordinatore e operai specificamente formati. La ditta deve redigere un “piano di lavoro” da presentare all’ASL competente per territorio (all’infuori di specifici casi di urgenza) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Trascorsi i 30 giorni scatta il silenzio-assenso.
La bonifica può avvenire in 3 diverse modalità:
- incapsulamento: trattare con vernice che ricostruisce la superficie e impedisce la fuga del materiale;
- confinamento: cioè la chiusura dietro murature;
- rimozione del materiale.
Con riferimento alle autorizzazioni edilizie, bisogna tenere presente la tipologia di intervento collegato: nel caso di rimozione parziale, non è necessario nessun documento. Ne caso in cui invece i lavori riguardino la rimozione del cemento-amianto e il posizionamento di un’altra copertura coibentata, diventa necessaria la comunicazione di inizio lavori.
Al termine dei lavori il materiale rimosso deve essere trasportato in un centro di stoccaggio o direttamente in discarica: ad effettuare il trasporto può essere la stessa ditta che ha eseguito i lavori, ma solo se iscritta all’Albo in categoria 5 (tutto è indicato nel piano di lavoro inviato all’ASL, anche il tragitto compiuto per lo smaltimento). Al proprietario deve poi tornare entro 90 giorni una copia del Fir (formulario di identificazione rifiuti), che attesta il conferimento presso una discarica autorizzata.
Leggi anche l’articolo Amianto, il datore di lavoro deve adottare ulteriori misure preventive.
Ma come si configurano gli incentivi per i lavori di rimozione amianto di cui si parlava in apertura? Sino al 31 dicembre 2015 e poi per tutto l’anno prossimo (la conferma della proroga al dicembre 2016 è già presente nella bozza aggiornata della Legge di Stabilità che sarà approvata nelle prossime settimane) l’importo della detrazione è pari al 50% delle spese sostenute fino a un ammontare massimo di 96mila euro (chi spende 15mila euro per la bonifica dall’amianto ne potrà recuperare 7500 in 10 quote annuali).
Inoltre nel Collegato ambientale alla Legge di Stabilità stessa, è stato approvato un emendamento presentato dal Governo che prevede un credito di imposta del 50% delle spese sostenute nel 2016 per interventi di bonifica dell’amianto anche su beni e strutture produttive: i fondi previsti per tale attività ammontano a 5,6 milioni di euro per il triennio 2017-2019).
Amianto: responsabilità civile e penale e risarcimento danni
Angela Quatraro, Marco Bona, Monica Cucci, Domenico Ghio, Vanesa Gregorc, Filippo Martini, Nicola Murgia, Giampiero Rossi, Luigi Isolabella, Cinzia Altomare , 2012, Maggioli Editore
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