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Il 22 giugno 1946 fu promulgato con decreto presidenziale dell’allora stato provvisorio italiano e poi approvato il condono delle pene proposto dal ministro di grazia e giustizia Palmiro Togliatti. A un anno dalla fine della guerra la cosiddetta Amnistia Togliatti salvò dai processi e dalle condanne magistrati, collaborazionisti, stragisti, delatori, torturatori di partigiani e “cacciatori di ebrei”. Mimmo Franzinelli nel suo libro L’Amnistia Togliatti, edito da Mondadori nel 2006, spiega molto bene e illustra attraverso documenti inediti, tra cui le “carte Togliatti” conservate alla Fondazione Gramsci, come il guardasigilli, nonché segretario del Partito Comunista Italiano, abbia agito senza alcuna pressione, escludendo dalla decisione i compagni del partito e senza essere stato mal consigliato. Quella che doveva essere una pacificazione, secondo gli intenti, ha rappresentato invece la prima truffa della repubblica italiana, la prima insabbiatura, l’inizio di una serie di ingiustizie che hanno di fatto impedito al nostro paese di voltare pagina e difendere effettivamente i valori della Resistenza partigiana. Il decreto del 22 giugno 1946 rimise in sella numerosi personaggi collusi con il regime fascista, fu un autentico colpo di spugna pagato a caro prezzo da allora fino ai giorni nostri.
Ecco di seguito il testo integrale del decreto.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In virtu’ dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall’art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l’art. 8 dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l’interno, per la guerra, per la marina, per l’aeronautica e per l’agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
Amnistia per reati in genere
E’ concessa amnistia per i reati per i quali la legge commuta una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.
Art. 2.
Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione
E’ concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell’art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l’inizio in esse dell’amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l’amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l’8 settembre 1943.
Art. 3.
Amnistia per altri delitti politici
E’ concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a’ sensi dell’art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.
Art. 4.
Esclusioni dall’amnistia
Sono esclusi dall’amnistia concessa coi precedenti articoli:
1° il delitto di cui all’art. 575 Codice penale, salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall’art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719;
2° i reati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 531 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro II del Codice penale;
3° i reati di cui agli articoli 318, 319, 321, 422 e 564 del Codice penale;
4° i delitti previsti dal Capo IV, Titolo I, Libro II del Codice penale;
5° i reati militari per i quali provveda l’articolo 15.
Art. 5.
Accertamento dell’indole politica del delitto
Ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il delitto sia d’indole politica, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti disporra’ la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.
Art. 6.
Richiesta di giudizio da parte dell’imputato
L’amnistia non si applica qualora l’imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione dal reato per l’amnistia, dichiari di non volerne usufruire.
Art. 7.
Computo delle pene
Agli effetti dell’applicazione dell’amnistia si seguono, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell’articolo 32 del Codice di procedura penale.
Art. 8.
Condono per reati comuni
Fuori dei casi di amnistia di cui all’articolo 1, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.
Il condono e’ ridotto ad un anno per le pene detentive ed a lire mille per quelle pecuniarie nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire dell’indulto concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96. Qualora il reato sia stato commesso dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma primo e’ raddoppiato.
Art. 9.
Condono e commutazione di pena per reati politici
Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a’ sensi dell’articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si applicano le norme seguenti:
a) la pena di morte e’ commutata in quella dell’ergastolo, salve le eccezioni disposte per l’amnistia dall’articolo 3;
b) la pena dell’ergastolo e’ commutata in quella della reclusione per trenta anni;
c) le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non puo’ essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate;
d) le pene pecuniarie sono interamente condonate.
Art. 10.
Esclusioni dal condono
Il condono non si applica:
1° nei confronti di coloro che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell’ergastolo di cui all’art. 9;
2° per i reati indicati nell’art. 4;
3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314, 317, 453, 575, 628, 629, 630: salvo che siano stati commessi per motivi politici;
4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni, penali di carattere straordinario.
Art. 11.
Valutazione dei precedenti penali
Ai fini dell’applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.
I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o piu’ condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.
Nell’esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, ne’ dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell’art. 167 Codice penale ne’ delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. Nella applicazione dei benefici al reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Art. 12.
Revoca del condono
Il condono e’ revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.
Art. 13.
Reati commessi in danno delle Forze alleate
In ogni caso sono esclusi dall’amnistia e dall’indulto i reati commessi in danno delle Forze alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.
Art. 14.
Reati finanziari
Il presente decreto non concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell’applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime.
Art. 15.
Reati militari
L’efficacia del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, e’ estesa ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.
Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all’adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all’estero. Ai fini dell’applicazione dell’amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell’aumento della pena preveduto nell’art. 47 del Codice penale militare di guerra.
Art. 16.
Entrata in vigore del presente decreto
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.
Nei territori non ancora restituiti all’Amministrazione italiana il presente decreto entrera’ in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 giugno 1946
DE GASPERI
TOGLIATTI – ROMITA – BROSIO
DE COURTEN – CEVOLOTTO –
GULLO