Magazine Ecologia e Ambiente

Analisi di Rischio: I recettori o bersagli della contaminazione

Creato il 23 gennaio 2015 da Deboramorano @DeboraMorano

Sono identificati come recettori gli esseri umani, residenti e/o lavoratori presenti nel sito (on-site) o persone che vivono al di fuori del sito (off-site).

Occorre scegliere, in proposito, con attenzione, la scelta del punto di conformità (soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene.

Punto di conformità per le acque sotterranee

Il punto di conformità per le acque sotterranee è il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella Parte Terza (art.76) e nella Parte Sesta del D.Lgs 152/2006 (art.300).

Considerando il principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR, per ciascun contaminante, deve essere posta uguale alle CSC di cui all’Allegato 5 della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.

Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all’inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità Pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall’Autorità Pubblica competente, comunque compatibilmente con l’assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle.

A monte idrogeologico del punto di conformità la concentrazione dei contaminanti può essere maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché con l’analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell’area stessa.

Criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell’indice di rischio

Si propone 1×10-6 come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e 1×10-5 come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene.

Per le sostanze non cancerogene si applica, invece, il criterio del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) definita per la sostanza.

(fonte: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)


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