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Ancora un geometra presidente di giuria in un concorso di progettazione

Creato il 11 marzo 2014 da Carteinregola @carteinregola

logo amate 3 logo amate 2 logo amate 1L’Associazione Amate l’architettura, che si occupa sin dalla sua nascita (Roma-2009) delle problematiche inerenti l’architettura e la professione dell’architetto, tra cui quelle che sono le “COMPETENZE PROFESSIONALI” di chi è abilitato con titolo Accademico (Architetti ed Ingegneri) ad elaborare progetti di varia natura e dimensione,  ha scritto (1)  al Presidente del CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) Arch. Leopoldo  Freyrie, nonchè al Presidente dell’Ordine degli APPC di Modena, Arch. Anna Allesina e al  Sindaco del Comune di Cavezzo (MO) Dott. Stefano Draghetti,  chiedendo di modificare il documento del Bando del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO DI CAVEZZO”, laddove è previsto che  un Professionista con il solo Diploma di Geometra, che oltretutto è già Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, assuma l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e addirittura di  Presidente della Giuria  di Esperti che dovrà valutare i progetti che parteciperanno al Concorso.

Molte sentenze della Corte di Cassazione hanno  ormai sancito (2) che è fatto divieto assoluto ad un Professionista in possesso di solo Diploma:
- di progettare opere in cemento armato,
- di assumere posizioni di coordinamento rispetto ad un Professionista in possesso di Titolo Accademico,
- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 il cui comma 5 richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell’intervento da realizzare)

Tuttavia le eccezioni alla regola sono dure a morire, anche tra gli architetti…

_________________________________________________________________

(1)

Al Presidente del CNAPPC
Arch. Leopoldo Frery

Al Presidente dell’Ordine degli APPC di Modena
Arch. Anna Allesina

Al Sindaco del Comune di Cavezzo (MO)
Dott. Stefano Draghetti

Il Movimento “Amate l’architettura” che si occupa sin dalla sua nascita (Roma-2009) delle problematiche inerenti l’architettura e la professione dell’architetto, è anche molto attento a quelle che sono le “COMPETENZE PROFESSIONALI” di chi è abilitato con titolo Accademico (Architetti ed Ingegneri) ad elaborare progetti di varia natura e dimensione e di chi avendo  invece un Diploma (Geometri e Periti edili) non ha l’abilitazione per farlo. Il nostro Movimento non si occupa di tutto ciò per uno strumentale “spirito polemico”, ma perché questo è quello che da anni sanciscono ormai molte sentenze della Corte di Cassazione che purtroppo, per motivi di varia “natura”, vengono spesso disattese e di cui alleghiamo quella più recente, la N. 19292 del 2009, che il CNAPPC  diramò a tutti i Consigli dell’Ordine degli Architetti  d’Italia.

Nella sentenza allegata si potrà constatare che è fatto divieto assoluto ad un Professionista in possesso di solo Diploma:
- di progettare opere in cemento armato,
- di assumere posizioni di coordinamento rispetto ad un Professionista in possesso di Titolo Accademico,
- di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 il cui comma 5 richiede “titolo di studio” adeguato alla natura dell’intervento da realizzare).

Per queste ragioni, con la presente,  si chiede al Presidente del CNAPPC ed al Presidente dell’Ordine degli APPC di Modena di prospettare, al Sindaco del Comune di Cavezzo, di modificare il documento del Bando del “CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO DI CAVEZZO”, laddove è previsto che  un Professionista con il solo Diploma di Geometra, che oltretutto è già Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, assuma l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e addirittura di  Presidente della Giuria  di Esperti che dovrà valutare i progetti che parteciperanno al Concorso.

Arch. Giorgio Mirabelli
Vicepresidente di
“Amate l’architettura” – Movimento per l’architettura contemporanea

 

(2) scarica la sentenza dle 17 -12 -2009  11923-878-09-sentenza-comp-profes



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