Il testo conferma le soglie di non punibilità, già prospettate dal codice civile: l’articolo 2621 c.c. esclude la punibilità quando le falsità od omissioni contabili non alterino in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Per cui il fatto non è previsto come reato se la variazione dei conti prospettatasi dal risultato economico di esercizio non superi il 5% e conseguentemente quella del patrimonio netto non superi l’1%.
La differenza rispetto alla formulazione originaria dell’articolo è labile: il testo originario cancellava del tutto le soglie di punibilità, azzerando l’area di irresponsabilità penale. Al giorno d’oggi, in società quotate e non, la persona fisica preposta alla gestione dell’ente, quale amministratore, direttore generale per la redazione dei documenti contabili, non sarà sanzionabile sul piano penale, ma solo su quello amministrativo con la conseguente interdizione da tre mesi a tre anni; mentre la persona giuridica alla base, nonché la stessa società, potrà essere punita con una misura pecuniaria da 10 a 100 quote.
Ad essere cancellato è così solo il Falso estimativo, provocato da stime che, prese singolarmente, per più del 10% della valutazione corretta. Pertanto di auspica alla soppressione dell’ipotesi contravvenzionale e querelabili risultano essere solo le società che sono al di sotto dei limiti previsti dalla legge fallimentare per l’accesso alle procedure concorsuali.