Anticorruzione, cosa cambia per l’edilizia e gli appalti con il nuovo ddl

Creato il 18 ottobre 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Nella serata di ieri il Senato, con 228 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, ha accordato la fiducia al Governo Monti, approvando il maxiemendamento 1.900,  che va a sostituire gli articoli da 1 a 26 del disegno di legge n. 2156-B – nel testo proposto dalle Commissioni riunite – recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il testo del ddl, approvato da Palazzo Madama torna dunque alla Camera.

Il disegno di legge detta norme sull’Autorità e sul piano nazionale anticorruzione; conferisce deleghe al Governo in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna; interviene sul collocamento fuori ruolo dei magistrati.

Prevede inoltre alcune modifiche al codice penale, aumentando il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato, ridefinendo il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale, facendo distinzione tra la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, e la corruzione impropria, punendo la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni e introducendo la nuova fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione.

Vediamo di seguito le novità che riguardano i settori dell’edilizia e degli appalti.

Sono introdotti  nuovi obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni che, in caso di gare, dovranno pubblicare sui propri siti web istituzionali, una serie di informazioni relative al bando, sotto il controllo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Presso le prefetture le cosiddette “white list”, ovvero gli elenchi di “fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori” riconosciuto come senza sospetto di infiltrazione mafiosa. A queste imprese  non sarà più chiesta l’informativa antimafia per l’esercizio della propria attività, ma saranno tenute a comunicare  ogni variazione dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica.

Le prefetture dovranno effettuare verifiche periodiche sull’ insussistenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e, in caso di esito negativo, cancellare l’impresa dalle white list.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge  un decreto dovrà stabilire i criteri per l’istituzione dell’elenco delle white list.

Modifiche sull’art. 135 del Codice Appalti con nuove tipologie per la risoluzione del contratto.

Per le controversie sui contratti pubblici il ricorso ad arbitrati potrà essere effettuato solo se motivato dell’organo di governo dell’amministrazione. Gli “arbitri “ non potranno essere selezionati tra le file dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.


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