Il D.L. 78/2010 interviene anche in materia di limitazioni all’uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49, D.Lgs. 231/2007). In particolare, passa da € 12.500 ad € 5.000 il limite: ● a partire dal quale sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico); ● a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; ● fino al quale potrà essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità; ● sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Suggerimento operativo: ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l’obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30 giugno 2011. Fonte Foto e Testo: Guida Pratica per le Aziende
ANTIRICICLAGGIO – Tracciabilità e limiti all’utilizzo del contante
Creato il 13 luglio 2010 da SansalvoinpiazzaIl D.L. 78/2010 interviene anche in materia di limitazioni all’uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore (art. 49, D.Lgs. 231/2007). In particolare, passa da € 12.500 ad € 5.000 il limite: ● a partire dal quale sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Per tali trasferimenti sarà, quindi, necessario ricorrere ad intermediari finanziari (provvedendo, ad esempio, tramite un bonifico); ● a partire dal quale gli assegni bancari e postali dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; ● fino al quale potrà essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità; ● sotto il quale deve essere mantenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Suggerimento operativo: ai titolari di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro, inoltre, è imposto l’obbligo di estinzione, ad opera del portatore, ovvero di riduzione del saldo ad una somma non eccedente il predetto importo, entro il 30 giugno 2011. Fonte Foto e Testo: Guida Pratica per le Aziende
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