Treno di FS
Con un comunicato stampa del 9 agosto 2012, l'Antistrust ha annunciato di avere irrogato una sanzione complessiva pari a € 300.000,00 al gruppo ferroviario FS. L'accusa è di abuso di posizione dominante nei confronti di Arenaways - nata nel 2006, è la prima società privata italiana nel settore del trasporto passeggeri -.
Secondo quanto accertato dall'Autthority per la concorrenza e il mercato, negli anni 2009 e 2010 il gruppo FS - attraverso le società controllate RFI e Trenitalia - ha messo in atto una vera e propria strategia unitaria allo scopo di ostacolare e impedire, di fatto, l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri sulla tratta Torino - Milano da parte di Arenaways.
In particolare, le condotte contestate e oggetto dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie sono le seguenti:
- RFI, società che gestisce la rete ferroviaria, ha adottato comportamenti dilatori rispetto alla richiesta di assegnazione delle tracce avanzata da Arenaways, che hanno portato a un ritardo di oltre 18 mesi nel consentire l’accesso a un’infrastruttura essenziale. Le tracce richieste per la prima volta nell’aprile 2008 sono state ottenute da Arenaways solo a novembre 2010, peraltro senza fermate intermedie, sulla base della decisione dell’URSF;
- Trenitalia ha fornito alla stessa URSF una rappresentazione dei
fatti non corretta per orientare la decisione del regolatore a proprio
favore, organizzando le informazioni in modo tale da alterare l’analisi
di compromissione dell’equilibrio finanziario, e portare così ad una
decisione di diniego della possibilità di effettuare fermate intermedie
fra Milano e Torino. Trenitalia ha inoltre utilizzato i propri treni commerciali e, in un
secondo momento, anche quelli programmati nei Contratti di servizio,
ampliando e modulando la propria offerta in modo da sovrapporsi in parte
rilevante, quanto a orari e percorso, ai servizi che il nuovo entrante
intendeva prestare.
Per la prima infrazione, le società Ferrovie dello Stato e RFI sono state condannate a pagare, in solido, una sanzione di importo pari a € 100.000,00.
Per la seconda infrazione, Ferrovie dello Stato e Trenitalia sono state condannate a pagare, in solido, una sanzione di importo pari a € 200.000,00.
La sanzione complessiva è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere irrogata, tenuto conto della gravità delle condotte poste in essere dal gruppo FS.
L'Antitrust ha precisato, in proposito, che nell'irrogazione della sanzione si è tenuto conto "della novità del quadro normativo all’interno del quale l’ex monopolista ha messo in atto i comportamenti stessi, ha deciso di infliggere al gruppo sanzioni per complessivi 300mila euro. L'abuso è stato commesso in un contesto assolutamente peculiare caratterizzato dall’entrata in vigore, tra il 2009 e il 2010, della normativa finalizzata a contemperare le esigenze di liberalizzazione del trasporto ferroviario passeggeri e il mantenimento dell’equilibrio economico dei contratti di servizio stipulati per la prestazione dei servizi sussidiati: la decisione dell’URSF (l’Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari istituito per gestire i rapporti tra il gestore della rete e le imprese ferroviarie) di negare ad Arenaways le fermate intermedie, perché avrebbero compromesso l’equilibrio dei contratti di servizio, è stata infatti il primo provvedimento emanato in materia dal regolatore".
In ogni caso, l'Antitrust ha diffidato FS dal porre in essere, per il futuro, condotte analoghe a quelle oggetto di sanzione pecuniaria, poichè mettono a rischio i tentativi di apertura del mercato.
Roma, 9 agosto 2012
Avv. Daniela Conte
Studio Legale Avv. Daniela Conte & Partners
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