APE: arriva la sanatoria per chi non l’ha allegato al contratto di locazione

Creato il 15 aprile 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

L’APE (attestato di certificazione energetica) continua ad essere obbligatorio per gli immobili che si concedono in locazione, ma non sarà più necessario allegarlo al contratto.

Lo scorso 24 dicembre è entrato in vigore il decreto legge 145/2013 (cosiddetto decreto “Destinazione Italia”) il quale ha sancito il venir meno dell’obbligo di allegare l’APE ai nuovi contratti di locazione di immobili. Va ricordato che l’APE è un documento che attesta l’effettivo rendimento energetico di un immobile: viene redatto da tecnici indipendenti e risulta un documento obbligatorio qualora l’immobile stesso sia concesso in locazione.

Approfondisci l’argomento consultando la Pagina Speciale intitolata Tutto sull’APE.

L’importanza dell’APE in relazione ai contratti di locazione va ricercata nel fatto di fornire al conduttore (ovvero l’utente dell’immobile oggetto del contratto) una effettiva e veritiera rappresentazione di tipo documentale relativa all’aspetto energetico di una abitazione. L’obbligatorietà della redazione di tale documento era giunta in una rinnovata veste (transizione dall’ACE all’APE) la scorsa estate con la conversione in legge del decreto legge 63/2013: a partire dalla data del 4 agosto 2013 infatti l’attestazione deve essere messa a disposizione del conduttore già nel momento di apertura delle trattative per la concessione della locazione, con la consegna obbligatoria da effettuare nel momento della stipula.

Il mancato adempimento a questa regola sanciva la nullità del contratto. Ora, con la nuova modifica normativa, non c’è più l’obbligo di allegare l’APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari: l’allegazione del documento rimane comunque obbligatoria per le locazioni di interi edifici e per i trasferimenti di immobili a titolo oneroso. L’innovazione si configura più che altro alla stregua di una sanatoria: pertanto coloro che non avevano allegato l’attestato nei contratti siglati tra agosto e dicembre possono ora regolarizzare la situazione con il pagamento di una sanzione sostitutiva, invece di ricadere negli effetti della nullità, sanzione ben più insidiosa, poiché rende gli accordi sottoscritti dalle parti come se non fossero mai stati stipulati. Ovviamente per addivenire a ciò non ci deve essere una nullità già passata in giudicato.

Per approfondire l’argomento inerente all’Attestato di prestazione energetica leggi APE, la grande confusione tra Destinazione Italia, Legge di Stabilità e Milleproroghe.

Ovviamente ciò non significa che a partire da adesso vengano meno gli obblighi inerenti alla stesura di questo importante documento: continuano infatti a permanere gli obblighi di redazione, informazione e consegna dell’APE alla stipula del contratto di locazione. Qualora manchi l’inserimento della dichiarazione all’interno del contratto di locazione si andrà incontro ad una sanzione amministrativa che si assesta tra i mille e i 4mila euro, la quale però non funge da sanatoria, non esonerando in alcun modo il proprietario dell’immobile dal mettersi in regola immediatamente.

Tale regola vale sia nel caso di locazioni abitative, sia nel caso di locazioni di tipo commerciale. Uno degli obiettivi finali della norma è pertanto anche quello di permettere al conduttore dell’immobile di comprendere il rendimento energetico del luogo in cui andrà a vivere, al fine di conoscere gli eventuali miglioramenti apportabili per conseguire risparmi energetici.


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