con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà di tipo “B” da parte di studi professionali.
La risposta in sintesi:
“…Per le considerazioni sin qui svolte ed alla luce dell’interpretazione estensiva in ordine alla nozione di “imprenditore” data dalla giurisprudenza comunitaria, è possibile affermare che, sebbene la lettera del dettato normativo menzioni le sole “imprese” quali soggetti legittimati a fruire dei contratti di solidarietà di tipo “B” di cui all’art. 5, comma 5, Legge n. 236/1993, gli stessi possono ritenersi applicabili anche ai datori di lavoro qualificati come studi professionali, ricorrendone i requisiti di legge.”.
Teramo, 04 Settembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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