art. 86 del Dpr n. 570 del 1960

Creato il 13 aprile 2010 da Pierrebarilli


Il centro-destra che  amministra Fidenza, si basa sul consenso cosciente, libero ed illuminato della maggioranza dei cittadini, espresso in un voto libero e segreto.
Al contrario,  non sarebbe giustificabile se qualcuno, non si capisce in base a quali principi,  tentasse di condizionare le scelte  del sindaco e della giunta comunale.Non basta,   con la fermezza necessaria, diciamo che gruppi o associazioni, anche se titolari di pacchetti di voti spendibili sul mercato della politica politicante, non hanno nessun titolo per chiedere, in cambio di voti di preferenza, il licenziamento in tronco di un amministratore al fine di liberare una sedia  e renderla  pronta per l'uso.Ricordiamo, ai distratti, che questo comportamento  ha un nome e si chiama “voto di scambio”.
Il "voto di scambio"  è ben descritto dall’art. 86 del Dpr n. 570 del 1960, il quale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio […] il voto elettorale o l’astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori”.