L’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, l’ANISA e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere in merito alla possibile estensione della disciplina prevista dall’art. 3 comma 5, L. n. 68/1999, relativa alla sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili, oltre che in favore delle imprese in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ex artt. 1 e 3 ss. L. n. 223/1991, anche in favore delle imprese che fruiscono dei benefici di cui alla CIGS in deroga. Con Interpello n. 10 del 10.04.2012 il Ministero del Lavoro risponde che le imprese in possesso del provvedimento amministrativo che riconosce la CIGS in deroga potranno beneficiare della sospensione degli obblighi afferenti al collocamento obbligatorio presentando apposita comunicazione ai sensi della dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 mentre, in attesa dell’emanazione del provvedimento, potranno presentare domanda ai fini della sospensione temporanea dagli obblighi per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola volta, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, purché nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata del trattamento che giustifica la sospensione.
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Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004: estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad imprese in CIGS in deroga.
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