Art Bonus, Franceschini in “Il cacciatore di mecenati”

Creato il 10 settembre 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla formula Art Bonus, introdotto dal Decreto Cultura, il dl n.83/2014, in particolare sulle regole per mettere in chiaro come le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo possono sfruttare il credito d’imposta.

Il credito di imposta è pari:
- al 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015;
- al 50 % di quelle eseguite nel 2016.

Quali sono le modalità per fare il versamento?
Le erogazioni possono essere realizzate tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Come si ottiene l’agevolazione?
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono sfruttare il bonus in dichiarazione dei redditi, mentre le imprese con la compensazione in F24.
Gli incentivi fiscali si ottengono in tre anni, in un tempo quindi inferiore rispetto alla detrazione fiscale per l’efficienza energetica, che “dura” dieci anni.
Il credito, che non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione.
Le imprese possono utilizzare il credito a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.

Limiti…
Le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15 per cento del reddito imponibile.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito massimo riconosciuto è inferiore, cioe pari al 5 per mille dei ricavi. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai non residenti.

Ha dichiarato il Ministro Franceschini in un’intervista a artemagazine.it: “Il lavoro svolto su Art Bonus rappresenta una profonda modernizzazione, soprattutto nel rapporto pubblico/privato, al riguardo del quale, recentemente, si è detto che esistono soltanto due posizioni opposte e fortemente caricaturali: è stato detto che o si pensa che nulla di privato possa essere presente nel campo dei Beni culturali, perché si dissacrerebbe il patrimonio; o che, viceversa, c’è chi dice di porre tutti i Beni in mani private. Ma uno scontro di questo tipo non c’è mai stato”.

“Certo, è impossibile pensare che i privati si occupino dell’intero patrimonio, così tanto vasto; le risorse dei mecenati devono essere un valido sostegno e integrare quelle pubbliche. Non possono certo sostituirle”.

“Ora, per le imprese italiane e per i potenziali mecenati non c’è più alcun alibi: li chiamerò al telefono uno per uno, e anche in pubblico”.

Il Ministro chiude in questo modo l’intervista. Vedremo cosa riuscirà a cacciare.

Intanto vediamo più nel dettaglio quali erogazioni danno diritto all’art bonus fiscale del Decreto Cultura:
- le erogazioni in denaro destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);
- il sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici;
- le erogazioni fatte per realizzare nuove strutture e restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

…nessun limite
Art Bonus può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, anche per importi superiori al tetto dei 250.000 euro solitamente previsto per i crediti d’imposta agevolativi.
Al credito non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro a decorrere dal primo gennaio 2014.
Nessun limite all’utilizzo della formaula art bonus neanche sul versante temporale, eccetto la ripartizione in 3 anni; le persone fisiche e gli enti non commerciali possono riportare la quota annuale non utilizzata può essere portata nelle dichiarazioni degli anni successivi se non “sfruttata” per intero.
I titolari di reddito d’impresa possono compensarlo nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Comunicazioni da fare
I beneficiari delle erogazioni della formula Art Bonus devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute e devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo.

Leggi la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, che fa il punto sull’Art Bonus.


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