L'emendamento all'articolo 8 della Manovra prevede che anche le associazioni aziendali o territoriali avranno la possibilità di stilare accordi con la parte datoriale su argomenti che prima erano di esclusiva competenza dei contratti nazionali come le mansioni del lavoratore, i contratti a termine, l'orario di lavoro, le modalità di assunzione e le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro. E' questo ultimo punto che avrà effetti sull'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori. Restano però escluse materie come il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice nel periodo d'interdizione obbligatoria per gravidanza e fini ad un anno di età del bambino, il licenziamento a seguito di domanda o fruizione del congedo parenterale per malattia del bambino ed infine del licenziamento del lavoratore o della lavoratrice in caso di adozione o affidamento. La possibilità di trattare con i sindacati, a livello territoriale o aziendale, le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro, darebbe ai datori di lavoro la possibilità di evitare il reintegro del lavoratore, potendo scegliere misure alternative d'indennizzo, come oggi già avviene per le aziende con meno di 15 dipendenti.
L'emendamento all'articolo 8 della Manovra prevede che anche le associazioni aziendali o territoriali avranno la possibilità di stilare accordi con la parte datoriale su argomenti che prima erano di esclusiva competenza dei contratti nazionali come le mansioni del lavoratore, i contratti a termine, l'orario di lavoro, le modalità di assunzione e le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro. E' questo ultimo punto che avrà effetti sull'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori. Restano però escluse materie come il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice nel periodo d'interdizione obbligatoria per gravidanza e fini ad un anno di età del bambino, il licenziamento a seguito di domanda o fruizione del congedo parenterale per malattia del bambino ed infine del licenziamento del lavoratore o della lavoratrice in caso di adozione o affidamento. La possibilità di trattare con i sindacati, a livello territoriale o aziendale, le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro, darebbe ai datori di lavoro la possibilità di evitare il reintegro del lavoratore, potendo scegliere misure alternative d'indennizzo, come oggi già avviene per le aziende con meno di 15 dipendenti.