La rivalutazione dell'assegno di mantenimento
Per il fisco gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che sono deducibili dalle tasse e dal reddito complessivo.
Il fisco con la risoluzione n. 448 del 2008 ha sancito che nel caso di separazione consensuale tra le parti le somme che uno dei due coniugi versa non in dipendenza di provvedimento del giudice con sentenza ma volontariamente, anche se a mero titolo di rivalutazione sulla base degli indici Istat di aumento dei prezzi, non può essere dedotto dalle tasse ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c de del Tuir.
Tuttavia già la corte di cassazione con sentenza n. 15101 del 2004 - aveva sancito che "gli assegni corrisposti in caso di separazione devono essere sottoposti a un meccanismo di incremento automatico, così come quelli versati in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adeguamento che non deve essere inferiore agli indici Istat"). Il giudice deve stabilire quanto e' necessario al mantenimento del coniuge cui non è stata attribuita la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La Legge non prevede automaticamente ed espressamente la rivalutazione in base all'indice dei prezzi ISTAT quindi fintanto che non è sancita dal giudice con sentenza non diviene deducibile. Vi consiglio di approfondire l'argomento leggendovi anche l'articolo sulla rivalutazione dell'assegno familiare. Tuttavia vi segnalo che il Giudice di norma la stabilisce per cui tali somme se titolo di adeguamento Istat potranno essere portate in detrazione dall'Irpef del soggetto che le sostiene ma solo nel caso in cui la sentenza del giudice lo preveda tale criterio di adeguamento automatico. Leggete poi sotto il caso delle cartelle di pagamento per gli assegni versati al coniuge.
Somme aggiuntive date insieme all'assegno
Somme date invece al di fuori di quanto stabilito dal giudice non sarà detraibile (risoluzione n. 448/E del 2008): forse perchè le cosiderano una sorta di donazione.
Requisiti per la deducibilità fiscale degli assegni di mantenimento
Nella dichiarazione dei redditi 730 o nel modello unico è possibile portarsi in detrazione e scaricare dalle tasse l'assegno corrisposto al coniuge ai sensi dell'art. 10 c.1 del TUIR eccetto gli assegni destinati al mantenimento dei figli, in pendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, stabiliti dal Giudice. La deducibilità opera solo per gli assegni periodici quindi non potete portare in detrazione tanto nel 730 che nel modello unico una "una tantum" per intenderci ne un singolo assegno (cfr sentenza 383 del 2001). Le deducibilità non operano nel caso di contributi versati volontariamente ai figli.
L'agenzia delle entrate ha affermato che per quanto attiene alla disciplina civilistica, l'art. 156 del codice civile, applicabile anche ai casi di separazione consensuale, stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La norma sopra richiamata non prevede espressamente, per l'assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione, l'adeguamento automatico agli indici Istat. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il meccanismo di rivalutazione Istat, previsto espressamente dall'art. 5, comma 4, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, é applicabile anche all'assegno di mantenimento da corrispondere in caso di separazione.
In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, anche in caso di separazione, il giudice deve stabilire un criterio di adeguamento automatico per l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge, ai sensi dell'art. 156 del codice civile, anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione. Resta esclusa, inoltre, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento".
Gli assegni periodici, gli assegni mensili per le mogli, corrisposti al coniuge sia a seguito di separazione legale o anche solo in caso di separazione consensuale, separati a casa eccetera o anche in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef da indicare nella dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria almeno secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'o rdinanza n.10323 del 10 maggio 2011.
Il diritto tributario cosa dice a proposito
Il testo unico dei redditi pertanto che ci è venuto incontro nel corso di questi anni disciplinando la deducibilità di tali voci di spese ormai così comuni e contenute nell'articolo 10, comma 1, lettera c) trovano in questa pronucnia un principio determinante in quanto non tutta la parte che effettivamente pagheremo al nostro coniuge sarà deducibile ma solo quella che risulterà da provvedimenti del giudice. Potrebbe sembrare un principio che vada contro la libera contrattazione tra le parti che in questo ambito di applicazione trova effettivamente nelle separazioni legali la migliore fonte per disciplinare i rapporti tra ex coniugi. Tuttavia nel caso in cui due ex coniugi riescano a trovare un accordo è necessario che riflettano sull'eventuale accordo economico riguardante l'assegno di mantenimento alla luce di questa pronucnia giurisprudenziale. La pronuncia della Corte di Cassazione si legge è " ...ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria ". Questo pertanto comporterebbe un principio che ha una unica conseguenza, discutibile, che tende a disconoscere la deducibilità dell'asssegno di mantenimento del coniuge se non è stabilito dal Giudice e non è caratterizzato dalla periodicità risulterebbe indeducibile dal reddito imponibile.
Assegno mantenimento per i figli
Non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia. Le somme invece a qualcunque titolo date all'ex coniuge decise dal giudice sono deducibili per chi le versa ed imponibili per chi le riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un'unica soluzione.
Esenzione fiscale dell'assegno dal 730
Vi ricordo inoltre che se avete solo rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.
Vi segnalo poi che potete leggere anche altri interessanti articoli dedicati alla compilazione del 730 o la compilazione del modello Unico in cui troverete i soggetti che devono compilare il modello Unico e quelli che sono esclusi ealtri modi di risparmiare sulle tasse e sulle imposte.
Il caso di alcuni lettori che hanno ricevuto delle cartelle di pagamento sugli assegni di mantentimento per il coniuge
Grazie ad alcune segnlazioni di lettori che sono stati destinatari di cartelle di pagamento che lamentavano la mancata tassazione di assegni di mantenimento dei coniugi vi segnalo che è sufficiente produrre la sentenza di primo grado in cui il Giudice chiarisce che l'assegno viene versato per i figli e NON per il coniuge e gli è stat annullato l'accertamento fiscale e la multa o sanzione. La legge è chiara:se l'assegno è per i figli chi lo riceve non lo deve dichiarare; se invece è per il coniuge chi lo riceve lo deve dichiarare.
Purtroppo quello che mi fa incavolare è che l'agenzia delle entrate potrebbe prima verificare invece che mandare queste cartelle pazze che ci fanno perdere almeno due giorni al lavoro. Invece no, non controlla prima perchè tanto saranno sicuramente quelli che pagano piuttosto che quelli che si informano. Inoltre poi nessuno ci rimborsa i due giorni di lavoro o di assenza o di permesso che abbiamo impiegato per dimostrare che le pretese del fisco erano sbagliate. Vi sembra giusto???? Questa a casa ia si chiama prepotenza...
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