Spetta l’assegno mensile di invalidità ex art. 13 della Legge 118/1971 agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduzione della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. Tali situazioni non hanno rilievo di condizioni di ammissibilità o procedibilità delle domanda, trattandosi di circostanze (di carattere anche eventualmente temporaneo) che possono insorgere e venir meno in qualsiasi momento (anche successivo all’accertamento del diritto alla pensione) e che pertanto si configurano non come requisiti intrinseci e costitutivi di tale diritto, bensì come eventi impeditivi esterni, il cui accertamento non può che essere compiuto di volta in volta all’atto della concreta erogazione delle singole prestazioni, con effetto di precludere queste ultime per la sola parte che dovesse risultare incompatibile.
Tribunale Teramo, Sez. Lavoro, 26 Giugno 2012, n. 429
Teramo, 08 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi
RIPRODUZIONE RISERVATA