Assicurazione professionale: i 7 Must che la polizza deve contenere

Creato il 10 novembre 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

La riforma delle professioni (DPR n. 137 del 2012) ha reso obbligatorio la stipula da parte di Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi e Periti industriali di una polizza di assicurazione professionale a copertura degli eventuali danni derivante al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

Ma come poter giudicare se un prodotto assicurativo è valido o meno? Le società assicuratrici offrono una moltitudine di soluzioni tutte, almeno all’apparenza, validissime. Ma manca una bussola a uso e consumo dei professionisti che permetta loro di capire, senza impazzire, quali sono i contenuti minimi essenziali che una polizza di assicurazione professionale deve contenere.

Ecco allora uno dei nostri classici post «di servizio» con i sette punti che occorre verificare siano presenti nel prodotto assicurativo che si intende acquistare. Tale schema informativo è stato elaborato dal Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati, ma risulta adattabile per tutti i liberi professionisti dell’area tecnica.

Tipo di garanzia

L’impostazione del contratto “tutti i rischi” (la c.d. polizza All Risks) è quella che offre maggiori garanzie di tutela, perché copre tutti i danni derivanti dall’attività del professionista, tranne ciò che è espressamente escluso.

L’altra impostazione è quella “a rischi nominati” che, invece, copre solo ciò che è espressamente elencato.

Franchigia

Il CNGeGL consiglia sempre di preferire una franchigia espressa in forma fissa (per esempio 1.000 euro). Qualora venga invece indicata come percentuale, il professionista tecnico deve avere l’accortezza di fissarne un limite minimo e uno massimo, ciò per circoscriverne il peso in termini certo. Per esempio: 10%, minimo 1.000 euro e massimo 15.000 euro.

Massimali e sottolimiti

Tutti i danni dovrebbero essere compresi senza limitazioni di massimale, che deve essere adeguato ai rischi della propria professione.

Il CNGeGL si raccomanda di prestare particolare attenzione ai sottolimiti presenti nella polizza dell’assicurazione professionale. Particolarmente limitante la presenza del sottolimite per danni patrimoniali a 1/3 del massimale complessivo.

Validita’ temporale: retroattivita’

I contratti di assicurazione per i rischi professionali garantiscono le richieste di risarcimento danni pervenute per la prima volta durante la validità del contratto anche per attività esercitate nel passato, purché non originate da fatti noti prima della stipula.

Il CNGeGL suggerisce a tutela del professionista tecnico una garanzia che copra quindi un ampio periodo retroattivo. La più tutelante tra le polizze di assicurazione professionale è senz’altro quella con una previsione di retroattività illimitata.

Validita’ temporale: postuma

In caso di cessazione dell’attività è necessario essere garantiti per richieste danni che l’assicurato potrebbe ricevere in futuro. Anche in questo caso è consigliabile un periodo lungo, ad esempio 10 anni.

Per non rendere vana la garanzia, il CNGeGL evidenzia come sia utile che l’estensione postuma operi anche per i fatti commessi nel periodo di retroattività concesso e non solo nel periodo assicurativo.

Danni alle opere

La copertura di tutti i danni della polizza di assicurazione professionale deve essere prestata senza le limitazioni previste dall’art. 1669 c.c., poiché il richiamo a questo articolo limita l’operatività ai soli danni derivanti da crollo, rovina totale o parziale e gravi difetti, escludendo quindi tutti i danni minori.

Competenze professionali

Nella polizza di assicurazione professionale è utile prevedere una clausola di salvaguardia per i sinistri derivanti da “eccesso di competenza”.

Le nuove polizze per i professionisti tecnici


Sonia Lazzini , 2013, Maggioli Editore

Il libero professionista tecnico, di solito, nulla sa di assicurazioni (e magari preferirebbe non doversene mai occupare). Una legge, però, gli impone di contrarre "un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale" entro il 13 agosto 2013.


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