Atto di Appello senza avvertimento delle decadenze: l’atto non è nullo

Da Rebecca63

L’art. 342 c.p.c. – che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dall’art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell’ulteriore modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett. 0a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l’appello si propone con citazione che deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonché “le indicazioni prescritte nell’art. 163” – non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l’atto d’appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell’art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 4 dicembre 2012 – 18 aprile 2013, n. 9407

Teramo, 15 Luglio 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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