Atto di costituzione di fondo patrimoniale: azione revocatoria

Da Rebecca63

Per l’integrazione del profilo oggettivo dell’eventus damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell’insufficienza del  patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo. Quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. E’ noto che il debitore, che artatamente disegni, precostituisca ed attui la propria in capienza patrimoniale, alienando o donando beni di cui sia ancora titolare, per poi contrarre debiti ulteriori, fidando nell’oggettiva impossibilità di ripianarli, non può di certo esimersi dalle assunte responsabilità. Parimenti chiamato a rispondere è chi tali atti abbia compiuto dopo essersi indebitato, con la chiara consapevolezza di pregiudicare le legittime ragioni dei propri creditori, anche senza giungere a determinare la propria condotta secondo deliberata preordinazione.

Tribunale di Teramo, 08 Novembre 2010, n. 1123

Teramo, 17 Dicembre 2011 Avv. Annamaria Tanzi

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