Come comportarsi in questi casi? Un suggerimento viene offerto da una recentissima sentenza della Cassazione. (Cass. sent. n. 820 del 16.01.2014)
Il regolamento condominiale (Art. 70 disp. att. cod. civ.) può prevedere che, in caso di violazione del regolamento, l’amministratore – previa autorizzazione dell’assemblea – irroghi ai condomini irrispettosi, una sanzione fino a un massimo di 200 euro (800 in caso di recidiva).
In altre parole, prima di inviare la “multa”, l’amministratore dovrà farsi autorizzare dall’assemblea, sempre che tale previsione sia stata precedentemente inserita nel regolamento.
Alcuni regolamenti condominiali, però, hanno inserito una ulteriore clausola, attribuendo all’amministratore il potere di chiamare il carro attrezzi. Ebbene, a detta della Cassazione, tale previsione sarebbe nulla
Pertanto, non è consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ossia “diversamente afflittive”. Ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di “autotutela“.
In ultimo non dimenticate che potete sempre ricorrere al penale nei confronti di chi vi ostruisce il passaggio. Infatti, sempre la Cassazione. (Cass. sent. n. 28487/13 )ha detto che impedire a un’auto di entrare o uscire dal proprio garage integra il reato di violenza privata!
Foggia, 21 gennaio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo