Autocertificazioni: dal 1 Gennaio 2012 i cittadini potranno produrre autocertificazioni alla Pubblica Amministrazione
Novità per la Pubblica Amministrazione. Difatti, a partire dal 1 Gennaio 2012, le autocertificazionisostituiranno tutti quegli atti da presentare alle Pubbliche Amministrazioni rilasciati da altri uffici pubblici. Inoltre, le autocertificazioni potranno essere esibite anche nel caso di rapporti con privati gestori di pubblici servizi (ad esempio le Poste) e con “istituzioni private” (ad esempio istituti di credito, assicurazioni, agenzie d’affari, poste e studi notarili, a patto che vi acconsentano). In parole povere, se prima era necessario esibire certificazione agli enti (ad esempio nel caso di appalti, concorsi e matrimoni), oggi non lo è più in quanto, con l’entrata in vigore di tale norma, le autocertificazioni acquisiscono lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000). In più non costa nulla (nessuna imposta di bollo nè diritti di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.
Autocertificazioni: di cosa si tratta?
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. La firma non deve essere più autenticata. Le autocertificazioni sostituiscono i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Autocertificazioni: addio ai certificati “classici”?
No, ciò non comporterà la scomparsa “in toto” delle vecchie certificazioni. Difatti, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe potranno continuare a rilasciare certificati, anche se solo ed esclusivamente per uso “privato”. Questo comporterà per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita – tutti riportanti situazioni autocertificabili) il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 Tab. A D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 (marca da bollo) + € 0,05 per ciascun documento. In quali casi bisognerà richiedere il vecchio certificato? Resteranno pochi i casi in cui, interfacciandosi con la Pubblica Amministrazione, dovranno essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero. Nota bene I certificati anagrafici, come quelli di altre pubbliche amministrazioni, riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: “A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)”.