Autoliquidazione INAIL 2013-2014: istruzioni per l’uso

Creato il 09 maggio 2014 da Pukos

Il prossimo 16 maggio scade il termine per il versamento dei premi INAIL 2013-2014

Premessa  Importante adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, entro venerdì 16 maggio (termine differito dalla Legge di Stabilità 2014) i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL e presentare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni. Si riepilogano, dunque, tutte le operazioni più importanti da tenere conto alla luce delle recenti evoluzioni normative.

Normativa
È bene ricordare che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) ha previsto una riduzione, pari al 14,17%, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. L’INAIL, inoltre, con la determina n. 67 del 1.3.2014 sono state definite le modalità di applicazione della riduzione in base all’andamento infortunistico aziendale e la relativa misura per l’anno 2014. L’Inail ha pertanto dovuto predisporre nuove basi di calcolo per il premio 902014 che indicano se la riduzione spetta e i criteri utilizzati per applicarla. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di rata 2014 con le modalità descritte negli “Esempi di calcolo del premio di autoliquidazione”.

Gli adempimenti
Entro il 16 maggio 2014 il datore di lavoro deve:
  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
  • presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle Leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della Legge n. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti, utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”.

Si precisa, inoltre, che se il datore di lavoro presume di erogare per l’anno di rata 2014 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare all’INAIL comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Premio e base di calcolo

Per calcolare i premio dovuto, il datore di lavoro deve prendere a riferimento la base imponibile previdenziale calcolata in base alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986). Sono invece esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi le somme e i valori indicati dall’articolo 29, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 1124/1965. Differenti sono le modalità di calcolo della base imponibile per i lavoratori part-time. Per questi ultimi, infatti, la base imponibile corrisponde alla retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.

Settore navigazione

Specifiche istruzioni per procedere all’autoliquidazione dei premi assicurativi sono state dettate anche per gli armatori e i loro intermediari. Premesso che è previsto l’utilizzo esclusivo delle modalità telematiche a mezzo dei servizi online del Settore Navigazione, gli armatori/loro intermediari procedono:
  • alla dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i premi assicurativi in occasione dell’autoliquidazione annuale;
  • alla comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il versamento della rata di premio anticipato, sempre nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi;
  • alla comunicazione di volersi avvalere della facoltà di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione.

Termine delle rate

Per effetto del rinvio al 16 maggio 2014 il piano rate prevede il pagamento delle prime due alla stessa scadenza del 16 maggio per un importo pari al 50% del premio senza maggiorazione di interessi. La terza rata invece si paga entro il 16 agosto 2014, differita di diritto al 20 agosto 2014, nella misura pari al 25% del premio maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nell’anno precedente. Il pagamento delle quarta e ultima rata si paga entro il 17 novembre 2014 nella misura pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi calcolata come sopra indicate. Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato mediante il MAV bancario predisposto dalla procedura informatica. Da notare, inoltre, che la rateazione può riguardare soltanto il versamento dei premi per infortuni e malattia professionale non i contributi per malattia complementare extra legem e le indennità contrattuale.

Le sanzioni

Qualora il datore di lavoro ometta di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Fonte: INAIL

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