Il sig. Buzzi Arturo , del comitato "Meno autovelox più rotonde " ha vinto un ricorso contro la polizia municipale di Cittiglio ( VA ) che l'aveva multato in quanto transitava alla folle velocità di 51 Km / h su di una strada che ha il limite di 50 .
Il sig Buzzi ha messo in discussione la liceità del mezzo approntato per rilevare l'infrazione ed ha vinto la sua battaglia presso il giudice di pace di Gavirate .
Riportiamo quanto comunicato dal nostro amico Buzzi .
Confermo che il GdP di Gavirate ha annullato la multa elevatami dal Comando P.L. di Cittiglio. Inesatta quindi la vanteria che abbiano sempre vinto tutti i ricorsi. Ti segnalo, per chi non volesse continuare a subire e tacere, le illegalità da me riscontrate nell' operato di quei "Tutori della legge", e da me esposte al Magistrato perchè possa, semprechè lo ritenga opportuno, tenerne conto nei futuri ricorsi. Mi sembrerebbe opportuno, visto il rilievo dato in precedenza al caso dai Media locali, farne adeguata pubblicità con lo stesso mezzo. Ritengo anzi che il Prefetto di Varese, in quanto garante della legalità, dovrebbe intervenire a tutela della buona fede dei cittadini, evitando che si continui a taglieggiarli con mezzucci discutibili .
Cordiali saluti. Arturo Buzzi
Polizia
Locale di Cittiglio, Rilievi sugli accertamenti effettuati con l’ Autovelox:
1)-
Il decreto di omologazione dell’ Autovelox mod. 104 C2 impone verifiche tecniche ogni 12
mesi,
mentre per l’ esemplare impiegato non sempre si è rispettata la disposizione e
quindi non poteva essere impiegato. Il libretto d’ uso in dotazione al Comando
riporta la prescrizione, ripresa e confermata anche dalla Circolare Ministero
Interni 14.08.2009 n. 10307;
2)-
Cervellotica la tesi della P.L. di Cittiglio che tale obbligo sussista solo per
gli apparecchi in postazione fissa e non per quelli mobili, distinzione
illogica e non prevista da alcuna normativa;
3)-
La Cassazione qualifica “Truffa” l’ accertamento eseguito da vettura civile
priva di contrassegni, non adeguatamente segnalata e con equipaggio non
visibile (Cass.Pen.Sez 2° 13.03.09 n. 11131);
4)- Sulle strade non inserite in apposito decreto
prefettizio è sempre obbligatoria la contestazione immediata, salvo i
casi: velocità tale da impedire il fermo, oppure pericolo per la circolazione o
per il personale accertatore. Tali fattispecie sono tassative e non ampliabili
;
5)-
La P.L. di Cittiglio usa così motivare il mancato fermo: l’ “accertamento
della violazione è possibile solo dopo il passaggio della vettura”, il
che costituisce caratteristica tecnica dell’ apparato e non certo impedimento all’ immediata
contestazione che potrebbe essere effettuata anche semplicemente con uso di un
normale fischietto ma anche, se presente, da un secondo Agente allertato dal
primo. Viste le circostanze l’ impiego di un secondo Agente deve ritenersi
obbligatorio;
6)- La P.L. di Cittiglio continua a rifiutare
illegittimamente di dare evasione alle richieste di accesso agli atti per il
legittimo diritto alla difesa, violando quindi la L. 241/90 che prevede 30 gg.
per l’ evasione delle istanze (il termine è perentorio).
( comitato " Meno autovelox più rotonde " )
http://www.unbagagliodinotizie.com/2012/01/autovelox-e-i-sindaci-bontemponi.html
http://www.unbagagliodinotizie.com/2012/01/autovelox-il-mio-non-fa-cassa-come-il.html
http://www.unbagagliodinotizie.com/2012/02/scandalo-t-red-ai-semafori-alla-sbarra.html
http://www.unbagagliodinotizie.com/2011/11/autovelox-50-km-h-strumento-per.html