In questo caso, il Supremo Collegio, con l’ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, ha chiarito una questione dirimente, e se vogliamo annosa, in merito alla legittimità dei verbali di contestazione per eccesso di velocità.
Infatti, secondo la Cassazione, all’interno del verbale deve essere necessariamente indicata la postazione dell’autovelox, con particolare riferimento alla sua collocazione all’interno di un punto di controllo “permanente o temporaneo”.Si è giunti a questo provvedimento collegiale, che potrebbe salvaguardare le tasche e i punti patente di tanti automobilisti, a seguito dell’impugnazione dinanzi al Giudice di Pace Pordenone di un verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 CdS redatto dalla Polstrada di Frosinone.
Sorti alterne per il presunto contravventore: il Giudice Onorario gli annullava il verbale, mentre in Appello, il Tribunale monocratico accoglieva il gravame della Prefettura friulana e per l’effetto ripristinava il verbale e l’annessa sanzione.
Quest’ultimo però, non si perdeva d’animo, e presentava ricorso alla Suprema Corte, lamentando la mancata segnalazione dell’Autovelox, e con essa la sua mancata indicazione all’interno della verbale di accertamento. Il collegio adito, ed in particolare il Consigliere Relatore designato, dopo una breve istruttoria documentale, addiveniva all’ordinanza in commento con motivazioni che, senza timore di smentita, mostrano una certa tendenza “consumer oriented” da parte della Cassazione.
In particolare, nella dissertazione del relatore vi sono alcuni rilievi che prescindono dalla semplice indicazione di una formalità necessaria per la validità di un verbale di accertamento, e che tendono ad evidenziare alcuni vizi nelle prassi adottate dagli organi accertatori, che minano giocoforza il principio della trasparenza, stella polare (almeno “sulla carta”) dell’attività di tutte le PP. AA..
Prima di giungere all’annullamento della sanzione, infatti, il Collegio ha sottolineato come l’obbligo di debita segnalazione delle postazione autovelox mediante segnaletica visibile e posta a giusta distanza dal punto di rilevazione, introdotto nel nostro ordinamento dapprima con l’art. 4 della L. 168 del 2002, e poi addirittura (con l’art. 2 della L. 160 del 2007) immesso nell’art. 142 C.d.S. che punisce il superamento dei limiti di velocità, sia cogente e precettivo.
Di fatto, nella prassi, tale norma era stata finora considerata meramente ordinatoria, e lasciando ampi margini discrezionali alla P.A., ha portato a una sostanziale sua disapplicazione, quindi a postazioni autovelox utilizzate quasi come “imboscata” utile a scovare e punire gli automobilisti indisciplinati.
Tale prassi, oltre ad essere di per sé un pericolo per gli automobilisti (che spesso inchiodano all’improvvisa vista del cavalletto dell’autovelox), è sostanzialmente contraria al principio “di civile trasparenza dell’azione amministrativa” che si pone in netta contrapposizione con l’utilizzo “quasi ingannevole e con finalità capatorie in favore delle casse pubbliche” di cui spesso gli enti di polizia fanno dell’autovelox.
Ciò detto, dopo aver chiarito la natura della norma sulla segnalazione della postazione di controllo della velocità, è appena il caso di ricordare che del rispetto delle predette disposizione normative (precettive) deve esserci ampia indicazione all’interno del verbale di accertamento della violazione, pena l’annullamento dello stesso (per violazione dell’art. 200 C.d.S.), come peraltro avvenuto nel caso di specie.
Orbene, stando a quanto affermato dal Giudice di Legittimità, nel verbale deve essere necessariamente indicato se l’autovelox che ha rilevato la presunta violazione sia collocato in una postazione “permanente o temporanea”, in modo da fornire all’automobilista sanzionato tutti gli elementi necessari a valutare congruamente la regolarità del verbale, evitando che in difetto di tali elementi, quest’ultimo, veda contrarsi il diritto alla difesa, anche in ragione del fatto che lo stesso, per definizione, è parte debole del rapporto giuridico, circostanza ancora più netta quando la “controparte” è la Pubblica Amministrazione.
In conclusione, non può che sottolinearsi come la decisione della S.C. si ponga all’interno di un solco legislativo – giurisprudenziale che tende alla difesa della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativo e che, per l’effetto, tutela l’utente/consumatore che vede riconoscersi sempre maggiori “poteri” nei confronti degli atti “sanzionatori e non” emessi a suo carico.
Se vogliamo, la prefata tendenza (sopra definita “consumer oriented”), di maggiore tutela dei diritti dell’utente, prende le mosse da molto lontano; probabilmente parte già nel ’90, con l’idea di Palazzo di Vetro che Giannini aveva della P.A., ha trovato consolidamento con l’entrata in vigore del codice del consumo, e nell’attuale contesto giuridico, sempre più comunitario/sovranazionale, trova la sua cristallizzazione giurisprudenziale con pronunce come quella in commento
Foggia, 26 marzo 2014 Avv. Eugenio Gargiulo