Sulle strade extraurbane secondarie, secondo il disposto dell'articolo 142 primo comma del Codice della Strada il limite di velocità è fissato a 90 km/h. E spetta al proprietario della strada dimostrare e documentare l'imposizione di un limite diverso. Se solo nel verbale è indicato un limite differente e nel giudizio di opposizione l'amministrazione accertatrice non fornisce alcuna prova di una velocità massima più bassa in quel tratto di strada, allora è da intendersi che il veicolo sanzionato viaggiasse entro il limite consentito dal Codice della Strada. E' questo l'importante principio sancito dal Giudice di Pace di Lecce avvocato Anna Maria Cosi nella sentenza numero 4526/2014 pubblicata lo scorso 7 novembre 2014 e che Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", porta all'attenzione della cittadinanza anche perchè si riferisce ad un verbale effettuato a mezzo del discusso autovelox posizionato nei pressi dei laghi Alimini sulla litoranea di competenza provinciale Maglie - San Cataldo.Com'è noto, infatti, quel tratto di strada è rimbalzato sulle cronache non solo salentine per l'elevatissimo numero di multe elevate a migliaia di cittadini, in particolare turisti, che transitavano in una zona caratterizzata da imponenti flussi turistici. Il posizionamento dei due famigerati autovelox nelle due direttrici della strada aveva fatto già una "strage" di malcapitati automobilisti per la riduzione repentina del limite previsto a 50 km/h, facendoli ritenere più una trappola per "far cassa" che uno strumento per contribuire alla sicurezza stradale.Anche questa significativa sentenza, quindi, dopo le decine che hanno visto accogliere le doglianze degli automobilisti, rende giustizia alle numerose perplessità relative alla legittimità dell'operato della Provincia di Lecce che indomita, nonostante la levata di scudi della cittadinanza e le centinaia di annullamenti dei verbali contestati, continua ad effettuare le rilevazioni della velocità con la modalità sopra descritta.
Lecce, 4 marzo 2015
Giovanni D'AGATA