Secondo la Cassazione recentissima sentenza [ (Cass. sent. n. 4166 del 20.02.13.) non è valido l’avviso di accertamento motivato solo sulla base dello scostamento del reddito dagli studi di settore. Perché il fisco possa procedere contro il contribuente deve anche chiarire perché ha disatteso le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio.Come a tutti noto, gli studi di settore sono un sistema di accertamento utilizzato dall’amministrazione finanziaria per rilevare i parametri fondamentali di reddito dei professionisti, lavoratori autonomi e aziende.Fino al 2009, gli studi di settore erano considerati uno strumento infallibile: bastava cioè un semplice scostamento dai parametri per legittimare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.Nel 2009, invece, la Cassazione ha cambiato il destino di questo strumento (Cass. sent. n. 26635/2009 ].
Avviso di accertamento fiscale nullo per il solo discostamento dagli studi di settore (Cass. sent. n. 4166 del 20.02.13.)
Da Maurizio Picinali @blogagenziePotrebbero interessarti anche :