Avviso di accertamento fiscale nullo per il solo discostamento dagli studi di settore (Cass. sent. n. 4166 del 20.02.13.)

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Secondo la Cassazione recentissima sentenza [ (Cass. sent. n. 4166 del 20.02.13.) non è valido l’avviso di accertamento motivato solo sulla base dello scostamento del reddito dagli studi di settore. Perché il fisco possa procedere contro il contribuente deve anche chiarire perché ha disatteso le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio.Come a tutti noto, gli studi di settore sono un sistema di accertamento utilizzato dall’amministrazione finanziaria per rilevare i parametri fondamentali di reddito dei professionisti, lavoratori autonomi e aziende.Fino al 2009, gli studi di settore erano considerati uno strumento infallibile: bastava cioè un semplice scostamento dai parametri per legittimare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate.Nel 2009, invece, la Cassazione ha cambiato il destino di questo strumento (Cass. sent. n. 26635/2009 ]. Infatti il contribuente ora deve presentarsi al contraddittorio con l’amministrazione e fornire prove circa la coerenza del proprio reddito rispetto al settore. Se riuscirà in tale dimostrazione, egli può ottenere l’annullamento dell’accertamento.Gli studi di settore sono da ritenersi, quindi, delle presunzioni semplici che, per essere utilizzate, devono essere gravi, precise e concordanti: condizioni queste ultime che si verificano non già con il semplice discostamento rispetto agli standard in sé, ma solo in seguito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento.Con una recentissima sentenza (Cass. sent. n. 4166 del 20.02.13.), la Suprema Corte ha ribadito tutto ciò: la motivazione dell’accertamento fiscale non può ridursi a una semplice constatazione dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche a livello di prove) con le ragioni in base alle quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.Il contribuente ha, infine, l’obbligo di partecipare a tale contraddittorio con l’amministrazione, altrimenti quest’ultima può motivare l’accertamento sulla base del solo discostamento dagli standard.