Prima di dar corso alla procedura esecutiva, così aggravando la posizione del debitore, l’avvocato ha il dovere di interpellare il collega. Infatti viola l’art. 22 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che sulla base di sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia della controversia e pur in assenza di un rifiuto esplicito della controparte alla spontanea esecuzione alla sentenza, notifichi al debitore atto di precetto senza previamente informare l’avvocato avversario della propria intenzione di dare impulso alla procedura esecutiva.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 01 Agosto 2012, n. 13797
Teramo, 28 Agosto 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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