BANCA D'ITALIA ;Usura, pubblicati i tassi soglia per il trimestre aprile-giugno 2013

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento – in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e “strumentale”); sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito revolving”; la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2012 – 31 dicembre 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato al decreto.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4,della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2013 – 31 marzo 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.I tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.La Legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi.La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.Per le “aperture di credito in conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il “credito revolving e con utilizzo di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale” e le operazioni di “factoring” – i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione – vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.La tabella – che è stata definita sentita la Banca d’Italia – è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009.Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti TRATTO DA http://www.lavorofisco.it/IL 2 APRILE 2013