Bonus energia: entro il 31 marzo le comunicazioni al fisco

Da Butred77

Il 31 marzo 2010 è l’ultimo giorno per le comunicazioni per i lavori di ristrutturazione e/o di miglioramento di efficienza energetica che, danno diritto alla detrazione Irpef del 55%.

Tali comunicazioni hanno ad oggetto i lavori avviati negli ultimi due anni e non ultimati entro il 31 dicembre 2010.

“Possono usufruire di tali agevolazioni:

  • le persone fisiche;
  • i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l’immobile in comodato

Per fruire dell’agevolazione occorre trasmettere apposita documentazione all’ENEA. Infatti, per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti”.

La comunicazione va presentata direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d’imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta.

Non occorre presentare alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.

Il modello di comunicazione in formato elettronico è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere prelevato anche dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata osservanza dei predetti termini, o l’omesso invio del modello, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale ma l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471/1997).

In ogni caso, per usufruire delle detrazioni fiscali, del 55%, bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’apposita comunicazione contenente i dati relativi agli interventi conclusi.

Per saperne di più, il link alla guida dell’agenzia delle entrate “Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”

Fonte: www.fiscooggi.it.