La Procura Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale 11 tesserati in relazione alla gara Bari-Treviso dell’11 maggio 2008 “per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato” e altri 8 per omessa denuncia. In relazione alla gara Salernitana-Bari del 23 maggio 2009 sono stati deferiti 19 tesserati “per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato” e 2 per omessa denuncia. Deferito anche il Bari a titolo di responsabilità oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati nelle due gare in oggetto.
Ecco il testo del deferimento:
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
per la gara BARI – TREVISO del 11.05.2008 – s.s. 2007 – 2008
1 – BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’A.S. BARI S.p.A., nonché PIANU William, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Treviso Football Club 1993 S.r.l., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – TREVISO dell’11 maggio 2008, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara per tutti i tesserati suindicati, nonché per ESPOSITO, GANCI, GILLET e LANZAFAME della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009, di cui nel prosieguo, e per BELMONTE ed ESPOSITO anche rispetto ad altri illeciti che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTORUVO relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 33pf11-12.
2 – CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO Andrea e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’A.S. BARI S.p.A., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara BARI – TREVISO dell’11 maggio 2008.
3 – la società A.S. BARI S.P.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione
b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CAVALLI Simone, DONDA Mariano Martin, GALASSO Gianluca, GAZZI Alessandro, LADINO Santiago, MARCHESE Giovanni, MASIELLO
Andrea e STELLINI Cristian.
Per la gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009 – s.s 2008 – 2009
4 – ESPOSITO Marco, STELLINI Cristian, SANTONI Nicola, MASIELLO Andrea, LANZAFAME Davide, GILLET Jean Francois, DE VEZZE Daniele, GUBERTI Stefano, KUTUZOV (Kutuzau) Vitali, PARISI Alessandro, GALASSO Gianluca, BONOMI Simone, CAPUTO Francesco, COLOMBO Corrado, BIANCO Raffaele e EDUSEI Mark, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’A.S. BARI S.p.A., nonché FUSCO Luca e GANCI Massimo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la SALERNITANA, nonché ancora D'ANGELO Cosimo, all'epoca dei fatti dirigente della SALERNITANA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SALERNITANA – BARI del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois e LANZAFAME Davide, della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara BARI – TREVISO del 11.05.2008, di cui in precedenza, e per ESPOSITO, GUBERTI, STELLINI, PARISI e MASIELLO A., anche rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTONI relativamente agli illeciti contestati nei procedimenti 1615pf10-11 e 33pf11-12 e inoltre per STELLINI relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 1075pf11-12.
5 – GAZZI Alessandro, BARRETO Paulo Vitor de Souza, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’A.S. BARI S.p.A., per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere contravvenuto al dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare
i fatti integranti illecito sportivo con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23 maggio 2009.
6 – la società A.S. BARI S.P.A.:
a) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Marco ESPOSITO, Cristian STELLINI, Nicola SANTONI, Andrea MASIELLO, Davide LANZAFAME, Jean Francois GILLET,
Daniele DE VEZZE, Stefano GUBERTI, Vitali KUTUZOV (Kutuzau), Alessandro PARISI, Gianluca GALASSO, Simone BONOMI, Francesco CAPUTO, Corrado COLOMBO, Raffaele BIANCO e Mark EDUSEI.
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
b) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati GAZZI Alessandro e BARRETO Paulo Vitor de Souza.