Canne fumarie, che titolo abilitativo serve?

Creato il 17 marzo 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

Le opere che si possono effettuare sulle canne fumarie sono molteplici e implicano differenti titoli abilitativi edilizi in base alla tipologia dell’intervento da realizzare.

Tali interventi sulle canne fumarie possono essere di
- manutenzione ordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380 del 2001;
- manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001;
- ristrutturazione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380 del 2001;
- nuova costruzione, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001.

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Per le canne fumarie la giurisprudenza considera necessario il previo rilascio del permesso di costruire, poichè rientrano nella categoria dei lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, qualora tali strutture:
- non si presentino di piccole dimensioni,
- siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile,
- non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.

Il permesso di costruire per le canne fumarie è necessario tutte le volte in cui venga in rilievo un intervento che, per dimensioni, altezza e conformazione, risulti incidere in modo significativo sul prospetto e sulla sagoma della costruzione sulla quale la canna fumaria è installata.

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L’intervento di mera sostituzione di una canna fumaria, con le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, va considerato di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, soggetto quindi a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001.

In taluni casi, avuto riguardo all’entità, minima, dell’intervento, si può rientrare nel campo di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Questo è senz’altro vero in termini generali.

Infine l’intervento sulla parte terminale delle canne fumarie non può essere equiparato alla loro sostituzione integrale e ben può essere fatto rientrare nella manutenzione ordinaria, attività libera ex art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

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