Cartella di pagamento contribuenti minimi: cosa fare

Da Raffa269

Qualora siete stati destinatari di una cartella di pagamento e aderite al regime dei contribuenti minimi, vi diamo qualche indicazione che potrebbe servire sia nell'ipotesi in cui pensiate di impugnarla (perchè nulla, illegittima, annulbile) o per richiedere lo sgravio o la rateizzazione, o anche solo per capire se pagare o presentare ricorso per questa cartella di pagamento.

Prima di tutto vi segnalo la guida per coloro che intendono accedere al nuovo regime dei minimi dal 2015 indicandovi la Guida al regime dei nuovi contribuenti minimi 2015.

Esame preliminare della cartella per i contribuenti minimi

Il primo esame preliminare deve vertere sulla data di notifica dell'atto che si deve desumere dal timbro postale apposto sulla cartella notifiataci. Questo è molto importante per capire prima di tutto se la cartella esttoriale è prescritta in quanto in tal modo richiedere lo sgravio sarà molto più semplice. A tal proposito vi sonsiglio di leggere l'articolo di approfondimento sulla prescrizione della cartella esattoriale.

Successivamente dovete cercare di capire la motivazione alla base delle pretese avanzate dall'Agenzia delle Entrate, che siano fondate o meno, perchè spesso l'attto è carente di una motivazione che sia comprensibile anche ai non addetti ai lavori, e ancora spesso difetta di una parte dedicata alla motivazione dell'atto. Questo è l'aspetto che per i datori ie contribuenti è più complesso e forse il giudice che analizza questi atti scritti in linguaggio ormai matematico dovrebbe maggiormente prenderlo in considerazione.

In piena onestà intellettuale dovrete prima di tutto chiedervi se state capendo qualcosa oppure no, e se la risposta è "NO", chiamate subito un dottore commercialista per farvi assistere in quanto avrete 60 giorni dalla notifica della comunicazione per impugnare l'atto e presentare ricorso. Questo deve avvenire non prima di aver fatto un'analisi di convenienza economica per vedere se presentare ricorso contro la cartella esattoriale o no.

Errori tipici dei contribuenti minimi

Spesso i contribuenti minimi nelle dichiarazioni commettono semplici errori che possono suddividersi in:

  • Errori di concetto e comprensione: in pratica si deducono costi che in virtù del fatto che persano un imposta sostitutiva non potrebbero dedursi se non nel caso in cui hanno anche altri fonti di reddito che gli consentono la deduzione di questi costi.
  • Errori di compilazione: spesso essendo alle prime armi ci si sbaglia nella compilazione dei modelli F24 per il versamento soprattutto nell'indicazione dell'anno di competenza ho visto
  • altre volte ci si sbaglia nella compilazione della fattura dei minimi con la ritenuta d'acconto che danno luogo ad errori successivamente rilevati medianti i controlli incrociati automatici
  • Altro esempio riguarda il versamento dei contributi previdenziali INPS o INAIL dei contribuenti minimi

Se decidete pagare invece vi segnalo i codici tributo per compilare il modello F24 relativo al versamento della cartella esattoriale

Se intendete pagare invece vi segnalo quelli che sono i codici tributo dedicati al pagamento suddividendoli in base per natura così come riportati nella risoluzione n. 112 del 2014 dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle multe richieste a seguito di comunicazioni da controllo formale delle dichiarazioni inviate ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. n. 600 del 1973:

  • Per il versamento del tributo omesso il codice tributo 9046: - art. 36-ter, DPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011;
  • Per il versamento degliinteressi sanzionatori il codice tributo 9047 - art.36-ter, DPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011
  • Per il versamento delle sanzioni il codice tributo 9048 - art.36-ter, DPR n. 600/73 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, dl. n. 98/2011.

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