Con l’anno nuovo arrivano una serie di buone notizie per la casa. Le principali sono, di fatto, conferme: la detrazione 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (prorogata) e la detrazione 65% per i lavori di risparmio energetico (prorogata). Inoltre, meritano attenzione, per quanto riguarda il condominio, il fondo lavori a rate, la sicurezza e le maggioranze più facili, oltre alle sanzioni legate all’APE (diminuite). Vediamo tutto nel dettaglio.
Lavori dal 1° gennaio 2014: risparmio energetico, ristrutturazione, acquisto di mobili
La novità principale riguarda l’ecobonus per i lavori di risparmio energetico: fino al 31 ficembre 2014 (31 dicembre 2015 per il condominio) si possono realizzare interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e usufruire della detrazione del 65% in dieci anni, ma solo se si raggiungono i valori di isolamento prestabiliti. La norma che ha portato questa novità è la 147/2013, articolo 1, comma 139 (Legge di stabilità).
In condominio, per avviare i lavori di risparmio energetico (che dovranno poi essere documentati con l’APE o individuati con diagnosi energetica, basta la maggioranza dei presenti all’assemblea e un terzo dei millesimi. La norma cui fare riferimento per questa novità in condominio è il DL 145/2013, articolo 1, comma 9, lettera b.
La detrazione del 50% su una spesa massima di 96 mila euro per le ristrutturazioni edilizie è prorogata fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 la percentuale detraibile scende al 40% e nel 2016 si torna al 36% su una spesa massima di 48 mila euro. Anche la possibilità di detrarre del 50% la spesa per l’acquisto di mobili per un immobile ristrutturato (il Bonus Mobili) è stata prorogata fino alla fine del dicembre 2014. Precisiamo che non è mai entrata in vigore la norma secondo la quale la spesa per gli arredi non può superare quello per la ristrutturazione. La norma di riferimento è la Legge di stabilità 147/2013, articolo 1, comma 139.
In condominio per i lavori di ristrutturazione è necessario costituire un fondo prima di avviarli. I proprietari non devono pagare in anticipo. Norma di riferimento: DL 145/2013, articolo 1, comma 9, lettera d.
Gli affitti dal 1° gennaio 2014
Dal 1° gennaio 2014 gli affitti non si possono più pagare in contanti gli affitti: bisogna utilizzare assegni, bonifici o comunque tramite mezzi tracciabili). Sono inclusi nell’obbligo le locazioni transitorie o turistiche e gli affitti universitari. Per gli immobili non abitativi non vale. È la Legge di stabilità che lo prevede, all’articolo 1, comma 49.
Per i nuovi contratti d’affitto (stipulati dal 24 dicembre), l’APE Attestato di Prestazione Energetico non va più allegato al contratto. Resto naturalmente l’obbligo di dotare l’immobile di APE. Le sanzioni? Da 1000 a 4000 euro, dimezzata per le locazioni di durata inferiore a tre anni. Si possono non sanzionare i contratti stipulati dal 4 agosto al 23 dicembre 2013. Norma di riferimento: 192/2013, articolo 6, modificato dal DL 145/2013.
Altre novità per il condominio dal 1° gennaio 2014
È l’assemblea che deve decidere se e quando far pagare le sanzioni per le violazioni al regolamento di condominio. La decisione viene presa dalla metà più uno dei presenti all’assemblea e almeno 501 millesimi sia nella prima sia nella seconda convocazione (DL 145/2013, articolo 1, comma 9, lettera e).
Il Comune può controllare l’anagrafe condominiale per combattere l’evasione: i proprietari devono comunicare eventuali variazioni entro 60 giorni (Legge di stabilità, articolo 1, comma 49).
Nel registro dell’anagrafe vanno inseriti, per le sole parti comuni, i certificati di conformità di impianti delle abitazioni (DL 145/2013, articolo 1, comma 9, lettera c).