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Cassazione: il Giudice italiano difetta di giurisdizione per le azioni risarcitorie promosse nei confronti di un giudice ecclesiastico

Creato il 06 luglio 2011 da Zero39

Segnalazione e nota dell’Avv. Daniela Conte, Presidente dell’Associazione “Zero39 all professional services in one network” e Coordinatrice della Sezione “Separazioni e divorzi”

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con l’ordinanza depositata in data 06.07.2011 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le azioni risarcitorie promosse da un cittadino nei confronti di un giudice ecclesiastico. Nel caso di specie, Tizio promuove dinanzi al Giudice di Pace azione di risarcimento nei confronti di un giudice ecclesiastico per presunti danni patiti durante il procedimento di annullamento del matrimonio . Il giudice di costituisce in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice italiano e promuove ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per il regolamento preventivo di giurisdizione. Tizio resiste con controricorso. I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il ricorrente deduce nel ricorso che riconoscere, nella fattispecie de quo, la giurisdizione del giudice italiano significherebbe “violare la sovranità della Chiesa l’autonomia giurisdizionale dei Tribunali ecclesiastici, in spregio a quanto sancito dall’art. 7 Cost. e dalla normativa pattizia che regola i rapporti tra Stato e Chiesa”. Precisa, altresì, che nell’ordinamento canonico ci sono norme che regolano le azioni risarcitorie e prevedono sanzioni per i giudici che commettono illeciti nell’espletamento dell’incarico a loro affidato. La Cassazione ritiene fondato il ricorso. Nell’Accordo di Villa Madama del 1984 – ratificato in Italia con la legge n. 121 del 25.03.1985 -, infatti, non è fatta menzione della giurisdizione ecclesiastica pertanto, secondo gli Ermellini l’esito dell’Accordo sarebbe stato quello di separare la giurisdizione ecclesiastica e quella civile, che sarebbero “destinate ciascuna a svolgersi e ad esaurirsi nel proprio ordine”. Nell’Accordo sopra citato è previsto unicamente un diritto dei coniugi che abbiano ottenuto una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio di chiedere ed ottenere il riconoscimento dell’efficacia civile della sentenza nell’ordinamento italiano, se ne ricorrono le condizioni. Il riconoscimento avviene con un apposito procedimento da proporsi dinanzi alla Corte d’Appello – la c.d. delibazione delle sentenze di nullità del matrimonio -. In ogni caso, il giudice italiano non può procedere al riesame del merito della sentenza della quale è stata richiesta la delibazione. Da questo discende che il giudice italiano non può esercitare la giurisdizione in un procedimento di natura risarcitoria come quello proposto da Tizio, ma soltanto “rispetto ad atti per i quali non sussista (o si sia spezzato) il nesso funzionale tra attività e processo”, oppure nell’ipotesi di atti penalmente rilevanti per i quali non si può invocare – come sostiene la dottrina più autorevole – l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., ovvero l’aver compiuto l’atto nell’”esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”. Sulla scorta di queste motivazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per il regolamento preventivo di giurisdizione, affermando il seguente principio di diritto: “Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalmente rilevanti, produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121″. Roma, 6 luglio 2011   Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA

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