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Cassazione: inestetismi da chirurgia estetica non sono considerati malattia

Da Ladyblitz @Lady_blitz
Cassazione: inestetismi da chirurgia estetica non sono considerati malattia

ROMA – “Gli inestetismi procurati con un avventuroso trattamento chirurgico non possono qualificarsi come malattia”. Pertanto, il chirurgo estetico che ha affrontato tale trattamento chirurgico, si salva dalla condanna per lesioni.

A stabilirlo è la Cassazione in merito al caso di una donna di 47 anni che aveva denunciato per lesioni il chirurgo estetico al quale si era rivolta per sottoporsi ad una serie di interventi che, a suo dire, l’avevano danneggiata. Ma la Cassazione ha sentenziato che “gli inestetismi dovuti a una operazione di chirurgia estetica riuscita male non sono equiparabili alla malattia”.

In proposito, la Quarta sezione penale ha chiarito che “non vi è dubbio che l’insulto estetico non può essere confuso con lo stato di malattia richiesto dalla legge penale perché resti integrato il delitto di lesioni”.

La vicenda giudiziaria è partita con una condanna per lesioni colpose da parte del Tribunale di Salerno al medico, specialista in chirurgia estetica, Alberto C., al quale si era rivolta la signora per correggere alcune imperfezioni estetiche. Come ricostruisce la sentenza 47265, Maria L. aveva subito trattamenti all’addome, al dorso, alle ginocchia, alle cosce e al seno. Una serie di interventi che hanno avuto conseguenze negative per la donna. È scattata così la denuncia al medico che, in appello, è stato assolto con formula piena (Corte appello Salerno, luglio 2010).

La donna non si è però arresa e contro l’assoluzione si è costituita parte civile in Cassazione, chiedendo un ribaltamento della decisione a causa dell’intervento di chirurgia estetica combinata effettuato “senza che sussistessero le condizioni di sicurezza necessarie”.

La Suprema Corte ha accolto solo in parte il ricorso della donna, affermando che gli inestetismi dovuti al pessimo risultato di un intervento di chirurgia estetica, possono essere risarcibili in sede civile ma dire che costituiscano una malattia da rifondere come lesione non può essere corretto.

La Suprema Corte ha però annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, “in relazione alla tumefazione in zona epigastrica e al processo di abbassamento del valore emoglobulare” subita dalla malcapitata. Più in generale, però, la Cassazione mette in guardia sul fatto che non si possono pretendere maxi risarcimenti per gli inestetismi.

“Non si esclude in astratto che in casi di tal fatta possa ingenerarsi, a causa della grave frustrazione da delusione, a fronte dell’assai gravosa contropartita e, soprattutto dal peggioramento estetico, oramai assai difficilmente rimediabile, un meccanismo reattivo dell’organismo, capace di indurre l’attecchimento di un disturbo psichico di tipo ansioso depressivo, che costituisce vero e proprio stato morboso di malattia”.

Per essere risarciti, però, occorre “contestare” nello specifico i fatti. Cosa che in questo caso non è avvenuta.


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